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Ristorazione e pasticceria: 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙞𝙗𝙪𝙩𝙞 𝙖𝙡𝙡𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙖𝙘𝙦𝙪𝙞𝙨𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙢𝙖𝙘𝙘𝙝𝙞𝙣𝙖𝙧𝙞 𝙚 𝙗𝙚𝙣𝙞 𝙨𝙩𝙧𝙪𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙞

Presentazione delle domande dal 1° marzo al 30 aprile 2024

 

Il “Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, prevede lo stanziamento di risorse rivolte alla misura “Macchinari e beni strumentali”.

Sono stati stanziati, infatti, 56.000.000,00 di euro, per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese d’eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria, per l’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa.

Con il decreto direttoriale n. 35987 del 24 gennaio 2024, quindi, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), ha individuato le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DSAN) attestanti il possesso dei requisiti, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, per l’erogazione dei suddetti contributi, a valere sul predetto Fondo, di cui all’articolo 1, comma 868, della Legge n. 234/2021.

Il decreto specifica che beneficeranno dei contributi, le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”) e siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. del 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del decreto appena citato, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • b) se operanti nei settori identificati dai codici ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”) e siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 4 luglio 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione di detto decreto, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
  • c) che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale;
  • d) non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal Regolamento d’esenzione;
  • e) siano iscritte presso INPS o INAIL ed abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • f) siano in regola con gli adempimenti fiscali;
  • g) abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Masaf;
  • h) non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione UE, ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).

Contributi e spese ammissibili –Alle imprese sopra menzionate, sarà concesso un contributo in conto capitale non superiore:

  • al 70% delle spese totali ammissibili;
  • a 30.000,00 euro per singola impresa.

I contributi saranno concessi nell’ambito del regolamento “de minimis” e non saranno cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all’attività dell’impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’impresa.

Il decreto in commento specifica, altresì, che i beni strumentali acquistati, devono essere mantenuti nello stato patrimoniale dell’impresa per almeno tre anni dalla data di concessione del contributo, come previsto all’articolo 6, comma 1, del D.M. 4 luglio 2022 (pubblicato in G.U. il 30 agosto 2022).

Presentazione delle domande – Le agevolazioni in questione, saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le relative domande, redatte in lingua italiana, dovranno essere presentate dai soggetti ammissibili elencati in precedenza, esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet del soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 10:00 del 1° marzo e fino alle ore 10:00 del 30 aprile 2024.

Le stesse domande, dovranno essere firmate digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa, pena l’improcedibilità delle stesse.
Allo stesso sito di Invitalia sopra indicato, saranno rese disponibili anche la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione alla presente procedura. È richiesto, altresì, il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva ed iscritta alla Camera di Commercio.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda d’agevolazione.

L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta d’identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente, potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega.

Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione d’avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande d’agevolazione s’intenderanno correttamente trasmesse.

All’atto della presentazione della domanda d’accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il Codice unico di progetto (CUP) che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma d’investimento agevolato.

Le domande presentate nei termini che non troveranno copertura finanziaria nell’ambito delle risorse disponibili, saranno sospese dalla procedura di valutazione, fino all’accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze ancora prive di copertura finanziaria, si considereranno decadute.