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Il credito d’imposta 4.0 boccata d’ossigeno per il mondo agricolo

Nella circolare n. 9/E/2021 una serie di risposte per le aziende, in primis la possibilità di trasferire il bonus per trasparenza ai soci.

 

Finalmente le aziende agricole hanno la risposta che tanto attendevano in materia di credito d’imposta 4.0: il credito può essere trasferito per trasparenza ai collaboratori dell’impresa familiare così come ai soci di società di persone. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 23.07.2021, n. 9/E, al punto 5.6.3 ha chiarito definitivamente quanto sopra, sostenendo anche per tali fattispecie la posizione già assunto con la risposta a interpello 5.03.2021, n. 85, in tema di credito per il Mezzogiorno. Nella stessa misura in cui tali soggetti trasparenti imputano la quota degli utili ai collaboratori/soci, possono imputare la quota di credito d’imposta, che diventa così più fruibile visto che in capo alle aziende agricole, dati i particolari regimi fiscali, rischiava in moltissimi casi di non essere totalmente assorbito.

La circolare risulta molto interessante anche per quanto riportato in merito alla fruibilità del credito nell’ambito di un contratto di rete. In questo caso l’Amministrazione Finanziaria scinde perfettamente le situazioni di rete “contratto” da quelle di rete “soggetto” prevedendo per le prime un meccanismo di attribuzione del credito ai vari retisti e per le seconde la totale imputazione alla rete quale autonomo soggetto d’imposta. Considerato che lo strumento nel mondo dell’agricoltura e della filiera agroalimentare è spesso utilizzato, con ottimi risultati, questa possibilità ora ben precisata non può che giovare alla sua diffusione.

Per gli aspetti relativi al cumulo con altri contributi (molto pertinente in agricoltura), in sostanza è stato confermato quanto già era stato detto in altre situazioni, con l’unica “novità” che nel computo dell’ammontare complessivo dei benefici/contributi va anche conteggiato il risparmio fiscale dato dalla non tassabilità del credito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.

Un ulteriore passaggio di rilevante interesse è la trasferibilità del credito d’imposta nel caso di cessione dell’azienda, di un suo ramo, di una sua trasformazione o cambio di titolarità. In questo caso l’Agenzia delle Entrate sostiene che il trasferimento del credito è consentito a condizione che lo stesso circoli con l’azienda in relazione alla quale lo stesso è maturato. Se ne desume che il passaggio dell’azienda agricola dal padre al figlio, in un ambito di passaggio generazionale, non comporta la decadenza dal beneficio.

In chiusura, per tornare sul tema principale, vale a dire la trasferibilità del credito ai collaboratori/soci di soggetti fiscalmente trasparenti, la circolare ha aperto a tale possibilità per le società cooperative di trasferire il credito in commento ai soci: “Nell’ipotesi di tassazione per trasparenza, l’attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un’ipotesi di cessione del credito d’imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo. Tali conclusioni valgono anche per le società cooperative che, avendone i requisiti, abbiano optato per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del Tuir e, pertanto, sono assimilate, ai fini della tassazione, alle società di persone. In assenza di opzione per la trasparenza fiscale, le società cooperative, in qualità di soggetti passivi all’Ires, ai sensi dell’art. 73, c. 1, lett. a), del Tuir, non potranno applicare i principi sopra menzionati e, quindi, imputare ai soci il credito d’imposta maturato in capo alle medesime”.
Tenuto conto che l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 del Tuir non è prevista solo per le società cooperative ma ricomprende anche, per esempio, le Srl società agricole, allora anche queste, stante il tenore letterale della risposta, se hanno optato per la trasparenza fiscale, potrebbero per trasparenza imputare il credito ai soci alla stessa stregua delle società di persone.