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Riada Partners – NOVITA’ Mese di Settembre – Ottobre

Principali novità fiscali da ilSole24Ore:

  • RIFORMA DEI BILANCI in vigore dal 1 gennaio 2016:

La riforma dei bilanci che recepisce la direttiva 2013/34, è stata pubblicata ieri nella Gazzetta Ufficiale 205 (Dlgs 139/2015). Le innovazioni riguardano la contabilità, la presentazione del bilancio e i sistemi informativi. L’articolo

12 del decreto precisa che l’entrata in vigore è il 1° gennaio 2016, ma di fatto gli operatori fin da subito devono quantificare l’impatto che le nuove regole avranno nel prossimo bilancio.

Tra le novità la valutazione al fair value dei derivati, che renderà il conto economico più volatile, l’eliminazione delle azioni proprie e dei costi di pubblicità e di ricerca applicata, l’abolizione del valore costante delle attrezzature. Diventa inoltre un obbligo la redazione del rendiconto finanziario. (vedi allegato).

  • STUDI DI SETTORE:

Caccia agli errori che allertano il fisco

L’errata compilazione può far scattare i controlli

Da strumento di controllo a meccanismo di selezione dei contribuenti. Questa nuova veste degli studi di settore – confermata dalla circolare 25/E/2014 e dal question time dello scorso 5 agosto – impone particolare attenzione ai contribuenti.

L’invio telematico
Vanno tenuti in giusta considerazione i «controlli bloccanti confermabili» (***C). Può trattarsi di alterazioni “importanti” nella comunicazione dei dati, oppure di banali errori di compilazione. Potrebbero riguardare la mancata quadratura di alcuni dati di dettaglio fra il modello studi di settore e la dichiarazione dei redditi (ad esempio la somma dei righi F01 + F08 deve coincidere con il rigo RG2, colonna 2, di Unico PF) oppure anomalie congenite nella gestione delle informazioni all’interno dello stesso modello studi che potrebbero nascondere probabili sofisticazioni nella gestione dei dati (ad esempio, costo del venduto negativo).
A tali segnalazioni telematiche conviene prestare la giusta attenzione procedendo, prima dell’invio definitivo, qualora possibile, alla loro rimozione. In caso contrario bisognerà preparare un’adeguata spiegazione, poiché se è pur vero che tali segnalazioni (***C) si possono “forzare”procedendo comunque con l’invio, così facendo ci si assicura, per il prossimo giugno, il recapito di una lettera di anomalia nel quale il fisco chiederà contezza della forzatura. In ogni caso laddove non sia possibile rimuovere l’anomalia è quanto mai opportuno fornire nello spazio annotazioni del modello i relativi chiarimenti.

Gli indici «alfabetici»
Sono stati confermati anche per il 2014 gli indici di coerenza economica approvati con il Dm 24 marzo 2014, destinati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli. Nell’esito di Gerico si tratta degli indici contraddistinti da lettere alfabetiche (da A ad F).
L’incoerenza su tali indicatori va analizzata e rimossa in quanto segnala, come evidenziato, errori grossolani o gravi alterazioni. Pertanto, ad esempio, se si compila il rigo F20 (ammortamenti) deve per forza essere presente il rigo F29 legato ai beni strumentali. In questo caso, per evitare ulteriori segnalazioni, è utile fare attenzione alla corretta compilazione dei righi di dettaglio esponendo nei campi interni, da un lato, le quote ammortamento dei beni strumentali (F20 campo 2) e, dall’altro, il valore dei beni strumentali in locazione finanziaria e quelli a noleggio (F29 campi 2 e 3).

Le comunicazioni
L’Agenzia procede all’analisi del modello degli studi di settore allegato a Unico, e in presenza di particolari non conformità comunica, solitamente nel mese di giugno dell’anno successivo all’inoltro telematico, direttamente nel cassetto fiscale o tramite invio all’intermediario, l’anomalia rilevata.
In relazione al periodo d’imposta precedente (redditi 2013) sono state individuate 54 casistiche consultabili nel sito delle Entrate. Si va da importanti incoerenze su alcuni indicatori alle incongruenze tra lo studio di settore presentato e i dati strutturali indicati nel modello, o ancora all’analisi di determinate poste contabili. Tutte situazioni che è utile consultare prima dell’invio telematico di Unico 2015 previsto per il prossimo 30 settembre.

  • IVA:

Imposte indirette. In attesa delle nuove regole della deleg.

Nell’ambito della procedura dell’Iva di gruppo, chi non presta la garanzia prevista per le eccedenze di credito compensate con i saldi a debito (o la presenta oltre il termine per l’invio della dichiarazione annuale) è punito con la sanzione del 30%, prevista per l’omesso o tardivo versamento dell’imposta (articolo 13, Dlgs 471/1997). A stabilirlo è la Ctp Vicenza 601/09/15 (presidente Tomaselli, relatore Mazzucato), in linea con il più recente orientamento della giurisprudenza di vertice.
Come stabilito dalla sentenza della Cassazione 8534/2014, infatti, l’omissione (da rileggere alla luce delle modifiche del Dlgs 175/2014 con riguardo alle garanzie per i rimborsi Iva) integrerebbe la carenza di uno degli elementi costitutivi del diritto al rimborso. Secondo quest’ultimo, nella specifica disciplina del consolidato Iva, per la società che cede l’eccedenza è possibile realizzare il corrispondente credito in via accelerata. Specularmente, per la società cessionaria è possibile compensare immediatamente tale eccedenza con il proprio saldo a debito, operando la detrazione. Come già precisato dalla Cassazione nella sentenza 8034/2013, infatti, alla mancanza della garanzia e al mancato pagamento dell’imposta – previsto in questo caso dall’articolo 6 del Dm 13 dicembre 1979 (attuativo della disciplina) – non possono seguire gli effetti dell’adempimento mediante compensazione. Da ciò derivando la legittimità della sanzione irrogata per mancato versamento del tributo.
La tesi è ripresa dall’ancor più recente sentenza 15060/2014, nella quale i giudici ribadiscono che, senza garanzia o pagamento sostitutivo, non si realizza la fattispecie compensativa e, quindi, che l’imposta non può dirsi versata nei termini di legge, con l’effetto che vanno applicate le sanzioni stabilite per l’omesso versamento.
Quest’ultima pronuncia dà conto anche del precedente diverso orientamento, per il quale, viceversa, la sanzione per omesso versamento sarebbe inapplicabile al caso di specie, stante la diversa ratio cui sarebbe ispirata la prestazione della garanzia e la rilevanza del principio di “stretta legalità” che informa il sistema sanzionatorio tributario (Cassazione 21515/2010 e 28689/2005).
Tuttavia, il tema della tassatività delle ipotesi sanzionatorie, previsto dall’articolo 3 del Dlgs 472/1997 (così come quello del favor rei) potrebbe tornare d’attualità, considerando che lo schema di decreto di revisione del sistema sanzionatorio attuativo della delega fiscale al momento prevede espressamente la violazione in esame, disponendo che la tardiva presentazione della garanzia, il cui ritardo sia contenuto nel termine di 90 giorni da quello previsto, venga punita con la sanzione fissa (da mille a 4mila euro); la sanzione proporzionale, nella misura del 30%, si rende applicabile solo in caso di prestazione della garanzia oltre i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, così come in caso di mancata prestazione tout court della garanzia.

  • VOLUNTARY:

L’intervento forse dopo il 30 settembre – Le Entrate: per 2008 e 2009 nessun obbligo di nuovi dati.

Sull’operazione di rientro dei capitali dall’estero spunta l’ipotesi di una proroga-bis lunga, con un provvedimento di natura legislativa pronto a decollare prima della chiusura della finestra per la regolarizzazione.
È questo l’esito di una giornata convulsa, quella di ieri, iniziata con la vibrante protesta dei professionisti e degli intermediari contro il provvedimento dell’Agenzia di lunedì sera, provvedimento che di fatto rimetteva in gioco due annualità (2008 e 2009) per l’accordo con il Fisco. La risposta delle Entrate alla marea montante di chi ha già presentato le istanze – circa 16mila – e si trovava a doverle integrare tra gigantesche difficoltà, è arrivata nel pomeriggio con una sostanziale ritrattazione. Per evitare guai con le Procure della repubblica – a cui le Entrate sono tenute a segnalare le voluntary disclosure più impegnative – non sarà più necessario portare i faldoni documentali del 2008 e del 2009, restando una semplice «facoltà» del contribuente fornire questi indizi (peraltro non più punibili sotto il profilo fiscale) ai magistrati, sotto forma di un più leggero «stato patrimoniale» al 31 dicembre 2008 e 2009.
Nella nota divulgata ieri pomeriggio per “emendare” il caos generato il giorno prima, l’Agenzia ha poi dissipato ogni dubbio circa la proroga amministrativa a tutto il 30 ottobre prossimo per le istanze di emersione dei capitali. Fermo il termine di legge del 30 settembre per la presentazione della domanda, il candidato all’emersione avrà tempo ancora un mese per integrare l’istanza e per allegare la relazione illustrativa. Di fatto significa che verranno tollerate le “prenotazioni” depositate prima del 30 settembre e documentate e illustrate entro il mese successivo.
Questa soluzione è in sostanza una via d’uscita che consente un po’ a tutti di prendere tempo: ai commercialisti quello minimo necessario per istruire le istanze e fare calcoli davvero complessi, agli intermediari per fornire ai clienti la documentazione, ai contribuenti candidati all’emersione per cogliere l’ultima chance di salire sul carro (comunque vantaggioso) della voluntary.
Ma soprattutto questo spazio di un mese e mezzo creato dal provvedimento di ieri è utile ora al governo per lanciare l’ultimo miglio della campagna voluntary disclosure e iniziare a raccoglierne i reali risultati di gettito.
Se è vero che a metà della scorsa settimana l’indice ufficioso della voluntary segnava tra i 15 e i 20 miliardi di capitali emersi – con un gettito ancora poco significativo, e il 70% delle istanze ancora fermo negli studi dei consulenti – è altrettanto incontestabile che i grossi candidati alla regolarizzazione (patrimoni da 10 fino ai 2-300 milioni) stanno emergendo solo a far data dal 2 settembre scorso, quando è entrata in vigore la legge sul “non” raddoppio dei termini di accertamento per chi rientra spontaneamente con i capitali. È ragionevole quindi attendersi una notevole impennata dei numeri di emersione e di gettito già dalle prossime settimane, rendendo così più plausibile – e digeribile anche all’interno della stessa maggioranza di governo – la ”ineluttabilità” di una voluntary-bis prima della fine del 2015.
Come sarà realizzata questa tappa è presto per dirlo, ma è chiaro che anche solo per arrivare all’approdo della Finanziaria di fine anno servirebbe il trampolino di un decreto legge, magari anche in un contesto di provvedimenti urgenti “omnibus”. Percorso ineccepibile, nel disegno di chi tira le fila delle voluntary, considerato che a questi ritmi di crescita (400 istanze al giorno presentate solo alla direzione regionale di Milano) nei prossimi tre mesi l’emersione potrebbe davvero raggiungere i livelli attesi dall’Agenzia. Nonostante sul punto non siano mai state rese pubbliche stime ufficiali, l’Erario si aspetta non meno di 80/90mila nuovi asset (tra privati e società) da sanare. E quando si parla di gettito, in questo contesto, bisogna sottolineare che a contare non è solo il “one-shot” dell’emersione, ma rilevano anche le imposte che da quel momento in poi raggiungeranno i capitali o rientrati fisicamente (finora una percentuale non superiore al 15%) ma anche gestiti e amministrati all’estero.
Quanto alla disciplina della eventuale voluntary-bis, l’ipotesi più accreditata è un leggero aumento delle penalità per chi ha atteso fino a quel momento per svelarsi.

  • NUOVI CONTROLLI PER LE NON QUOTATE:

Norme di comportamento. Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato le linee guida per i controlli nelle non quotate

Il sindaco giustifica i troppi incarichi

Oltre le 20 nomine vanno provate per iscritto adeguatezza del candidato e della sua struttura

Cambiano le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, approvate definitivamente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
Si tratta di un aggiornamento con integrazioni delle precedenti norme, ed erano state messe in consultazione fino ad aprile. Si applicheranno dal prossimo 30 settembre andando a sostituire le precedenti che erano in vigore dal 1° gennaio 2012.
Tra le novità si segnala la presenza di regole anche per l’organo monocratico (sindaco unico) da poco nel nostro Codice civile e per la vigilanza del collegio nelle società di capitali uni personali. Infine particolare risalto viene dato alla crisi d’impresa.
In particolare, relativamente al sindaco unico, la norma 1.1, in tema di composizione dell’organo di controllo, precisa che, in tale evenienza, lo statuto possa prevedere la nomina di un supplente e che, nel caso sia richiesto lo svolgimento della revisione legale, il sindaco unico deve essere iscritto nel registro dei revisori.
Novità anche nella dichiarazione di trasparenza da rendere ex articolo 2400, comma 4 in quanto devono essere indicati anche gli eventuali incarichi dell’organismo di vigilanza.
Le norme ribadiscono la necessità in capo al candidato sindaco di valutare il tempo disponibile per l’espletamento dell’incarico. Quindi prevede che in presenza di più di 20 incarichi sia opportuno che il sindaco predisponga una comunicazione in cui siano evidenziate le valutazioni circa l’adeguatezza delle capacità per un diligente svolgimento dell’incarico.
Si conferma quanto in precedenza previsto relativamente all’indipendenza dei sindaci (norma 1.4), esplicitando i casi in cui l’organo di controllo si potrebbe trovare in situazioni che potrebbero compromettere l’obiettività e l’indipendenza, ad esempio in caso di rischi derivanti da interesse personale, condizionamento o da un eccessivo grado di confidenzialità; cui si aggiunge anche la prestazione di attività di patrocinio innanzi le Commissioni tributarie ovvero di consulente tecnico di parte.
Nell’effettuare la valutazione dei rischi il sindaco deve anche tenere conto dei rapporti intrattenuti dagli altri soggetti appartenenti alla propria rete professionale.
Molte le integrazioni per l’attività del collegio sindacale nella crisi di impresa. Il documento di deontologia professionale suggerisce e raccomanda il comportamento tecnico da adottare per svolgere correttamente l’incarico di sindaco sia collegialmente sia in composizione monocratica. Con il crescente aumento del ricorso alle procedure concorsuali e le modifiche alla legge fallimentare nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione inevitabilmente si è sentita l’esigenza di integrare le norme di comportamento anche sotto questo profilo. L’integrazione della norma 11 prevede le linee guida da tenersi in caso di: concordato con riserva ex articolo 161, comma 6 della legge Fallimentare (norma 11.5); concordato con continuità ex articolo 186 bis (norma 11.7); finanziamenti contratti in ipotesi di cui all’articolo 182 quinquies (norma 11.8); rapporti con il consulente incaricato della redazione del piano di risanamento, di concordato o del piano sottostante all’accordo di ristrutturazione e al professionista incaricato della redazione di attestazione degli stessi (norma 11.9); riduzione o perdita del capitale (norma 11.10). In termini generali può dirsi che in tali fasi il controllo del sindaco rimane sempre un controllo di “legalità”, volto a verificare il possesso da parte della società dei requisiti di legge per accedere alle procedure, la conformità della documentazione da produrre, il possesso da parte dei professionisti coinvolti dei requisiti, la regolarità formale dell’attestazione del piano, gli assetti organizzativi adottati anche al fine di garantire il rispetto della par condicio creditorum.

TRA LE REGOLE

01 Spa e Srl unipersonali

Nelle Spa e nelle Srl unipersonali, il collegio sindacale – o il sindaco unico nelle Srl – oltre a porre in essere tutte le verifiche effettuate nell’esercizio dell’attività di vigilanza nelle società pluripersonali, deve accertare che, quando la pluralità dei soci venga meno, il capitale sottoscritto sia interamente versato secondo le modalità fissate dalla legge e sia effettuato il deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione relativa al socio unico

02 DECADENZA DELL’obbligo

Nelle società a responsabilità , il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 2477 del Codice civile determina la cessazione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Se la cessazione dell’obbligo di nomina interviene nel corso dell’incarico, l’organo di controllo rimane in carica fino alla naturale scadenza

03 revoca

La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito ilprofessionista interessato. La revoca del sindaco ha effetto dal momento in cui il decreto del Tribunale di approvazione della deliberazione diviene definitivo. Nella Srl il venir meno del presupposto dell’obbligatorietà della nomina, collegato all’ammontare del capitale sociale, costituisce giusta causa di revoca dell’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico). In tale ipotesi, aderendo all’interpretazione della giurisprudenza e in forza del generale rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale di Spa, la deliberazione di revoca assunta dall’assemblea deve essere approvata dal Tribunale, rendendosi opportuna una verifica circa l’assenza delle altre circostanze che impongono la presenza dell’organo di controllo in base all’articolo 2477, comma 3

L’operazione. Anche per la parte (pubblicata ad aprile) sulle quotate

Regole in vigore dal 30 settembre

Il 30 settembre entreranno in vigore le Nuove norme di comportamento del collegio sindacale per le società quotate e per quelle non quotate. Le prime sono state pubblicate ad aprile, le seconde ieri.
Un restyling che si è reso necessario per le modifiche del diritto societario e di quello fallimentare. Secondo il consigliere nazionale dei commercialisti delegato alla materia, Raffaele Marcello, «dal nuovo testo emergono con maggiore forza e chiarezza la centralità che il collegio sindacale ricopre all’interno della governance societaria e il dovere di vigilanza che l’organo di controllo è per legge chiamato a svolgere sull’osservanza della legge e dello statuto e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento». «Così come – prosegue Marcello – particolare attenzione viene dedicata alla funzione assolta dallo stesso collegio in materia di prevenzione ed emersione della crisi».
Il lavoro fatto fino ad ora rientra in un progetto a più ampio respiro che il consiglio nazionale dei Commercialisti presenterà durante il congresso che si svolgerà a Milano ad ottobre. È intenzione del Consiglio nazionale, anticipa Marcello «formulare una proposta organica di riforma del diritto d’impresa e dell’informativa contabile. Siamo convinti, infatti, che sia giunto il momento di dedicare una specifica attenzione alle società di persone, di cui va a nostro avviso razionalizzata la disciplina e accresciuta la trasparenza rispetto ai terzi e ai creditori».

  • TASI «Abolizione Tasi anche per gli inquilini»

Padoan alla Camera: cerchiamo con la Ue ulteriori margini sui conti – Gli studi di settore restano

La legge di Stabilità servirà per garantire al Paese un’uscita strutturale dalla crisi economica. E per comporre questa manovra espansiva il Governo sta valutando il modo più efficace per ottenere «ulteriori margini di flessibilità previsti dalle regole europee sia in termini di sforzo di riforme, sia in termini di contributi agli investimenti». Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha chiuso così il Question time alla Camera, dov’era stato incalzato da Renato Brunetta (Fi) per confermare o smentire la concessione all’Italia dei 17 miliardi di flessibilità annunciati dal premier. Padoan ha confermato che non c’è nessuna intenzione del Governo di far crescere l’indebitamento verso il 3%: «L’indebitamento si collocherà quest’anno al 2,6% e continuerà a scendere negli anni successivi».
Dunque lo schema non cambia. E in vista di una correzione al rialzo delle stime di crescita (dallo 0,7 allo 0,9% quest’anno, e verso l’1,6% l’anno prossimo) il confronto con l’Ue è per ottenere lo 0,1% di margine di flessibilità ulteriore grazie alla clausola delle riforme (finora è stato chiesto e ottenuto lo 0,4 sul massimo possibile di deviazione dall’Mto, obiettivo di medio termine, dello 0,5%) cui si aggiungerebbero i margini previsti dalla «clausola degli investimenti». La soluzione finale arriverà il 15 ottobre mentre domani il Consiglio dei ministri esaminerà la Nota di aggiornamento al Def che sarà poi trasmessa alle Camere.
Sulle misure cardine della manovra Padoan ieri ha spiegato che la cancellazione della Tasi sull’abitazione principale varrà sia per i proprietari sia per gli affittuari «anche per evitare un’evidente disparità di trattamento tra contribuenti». Mentre sul fronte della strumentazione per il contrasto dell’evasione fiscale non verrà toccato l’attuale impianto degli studi di settore. Capitolo Mezzogiorno: il ministro ha parlato di un’accelerazione nell’utilizzo e nel recupero di fondi europei residui dalla programmazione 2007-2013 e un utilizzo più efficiente dei fondi del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. Ma ci saranno anche nuovi interventi: investimenti in infrastrutture, incentivi fiscali per le imprese che investono e «un’azione selettiva di politica industriale che punti alla crescita e all’internazionalizzazione di buone realtà innovative già presenti nel Mezzogiorno». Dopo la sentenza della Consulta sull’assestamento di bilancio 2013 del Piemonte, il ministero dell’Economia, ha poi informato Padoan, ha avviato verifiche sui saldi di altre Regioni che hanno avuto anticipi di liquidità per pagare i vecchi debiti ai fornitori (si veda il Sole 24 Ore di ieri).
In apertura del Question time Padoan ha confermato l’impegno a intervenire sulle situazioni di maggior disagio che riguardano gli esodati. Ma per quando riguarda il cosiddetto “fondo per gli esodati” il ministro ha ricordato che «non è un fondo su cui accumulare risorse» e che «il trascinamento di risorse da un anno all’altro corrisponde a una deroga non espressamente prevista» che necessiterebbe quindi di una norma ad hoc. Inoltre ancora non si ha la certezza dei risparmi per gli anni 2012-13, «perchè non è ancora conclusa la procedura certificazione delle salvaguardie precedenti». Più in generale sulle pensioni Padoan ha detto «no» a modifiche strutturali dell’ultima riforma. Una modifica che scollegasse l’età pensionabile dalla speranza di vita, ha spiegato, «andrebbe contro i principi di sostenibilità del sistema». «Introdurre ulteriore flessibilità comporterebbe oneri rilevanti», quindi interventi «vanno valutati con attenzione tenendo conto di costi e benefici».

  • RAVVEDIMENTO OPEROSO:

Il ravvedimento è lo strumento che permette al contribuente di rimediare spontaneamente a errori, omissioni o carenti versamenti. Consente, dunque, di regolarizzare l’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva o delle ritenute alla fonte, beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative

Ravvedimento più facile dai versamenti al reverse

Penalità ridotte dal 2017 nei casi di correzione spontanea

Ravvedimento operoso a misura di violazione per i trattamenti sanzionatori più lievi previsti dallo schema di decreto sulle sanzioni amministrative, che attende il via libera definitivo dal Consiglio dei ministri (venerdì scadrà il termine per l’adozione). È questo l’effetto che scaturirà dall’applicazione del nuovo regime se in futuro il contribuente deciderà di accedere alla regolarizzazione spontanea in presenza di una delle violazioni per le quali sono previste sanzioni ribassate a partire dal 1° gennaio 2017.

La riforma
Il ravvedimento operoso si caratterizza per il fatto che, trattandosi di una regolarizzazione spontanea, è lo stesso contribuente che provvede ad autoliquidare il dovuto per sanare la violazione commessa e ciò, sia in merito all’imposta e agli interessi, sia con riferimento alle sanzioni (minime) applicabili.
In futuro il diversificarsi delle fattispecie sanzionatorie richiederà maggiore attenzione da parte dei contribuenti, specie in quelle ipotesi in cui il carico sanzionatorio diventa, con la riforma in atto, differenziato a seconda della specifica violazione e ulteriormente modulato in ragione del tempo entro cui può avvenire la regolarizzazione.
Il diverso orientamento rispetto alla situazione odierna risulta evidente dalla tabella in pagina (si vedano gli esempi a destra).

Versamenti tardivi
Nell’ipotesi di tardivi versamenti e in caso di reverse charge, con la riforma il ravvedimento diventa appetibile, specie nei casi in cui la regolarizzazione spontanea avviene in tempi rapidi rispetto al termine di scadenza previsto. Il ravvedimento nei primi 14 giorni dopo l’originaria scadenza di pagamento sarà molto conveniente in quanto costerà solamente lo 0,1% per ogni giorno di ritardo, per passare all’1,5% dal 15° al 30° giorno, fino ad arrivare all’1,67% per le violazioni sanate dal 31° al 90° giorno di ritardo.

Reverse charge
Anche in tema di reverse charge si scontano importanti riduzioni delle sanzioni, specie in tutte le ipotesi di operazioni erroneamente fatturate (applicazione dell’inversione contabile, quando doveva essere indicata l’imposta e viceversa). In questi casi si applicherà la sanzione fissa pari a 250 euro anziché quella proporzionale del 3 per cento. In questi casi, quindi, il ravvedimento, non legandosi più all’imposta, potrebbe costare solo 31 euro con notevoli risparmi rispetto alla situazione vigente.

Dichiarazione infedele
La sanzione minima irrogabile nel caso di dichiarazione infedele scende dal 100% al 90% dell’imposta evasa. Di conseguenza si abbassa anche il riferimento base per la regolarizzazione spontanea. Allo stato attuale, però, non è chiara l’applicabilità del ravvedimento operoso alle nuove ipotesi di riduzione sanzionatoria in presenza di violazioni dichiarative di scarso profilo. Se l’imposta accertata è inferiore al 3% di quella dichiarata (e comunque non superiore a 30mila euro) e se la violazione deriva da un errore temporale sull’imputazione dei redditi, quando il componente positivo ha concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’accertamento o in una precedente (e a condizione che l’eventuale componente negativo non sia stato dedotto due volte), è prevista la riduzione a 1/3 della sanzione base (la minima scende dal 90% al 30%). E questo abbattimento sembra si possa rendere applicabile solo in sede di accertamento.
Pertanto, l’accesso al ravvedimento spontaneo da parte del contribuente nei casi descritti (violazioni che sono riconosciute di bassa pericolosità) comporterebbe il pagamento del dovuto computato sulla sanzione piena, e non su quella ridotta. Il risultato non convince: è intuitivo, infatti, che un sistema così congegnato spingerebbe i contribuenti nei casi citati a evitare il ravvedimento e ad attendere la notifica dell’accertamento, puntando a ottenere sulla sanzione ridotta applicata nell’atto dall’ufficio gli ulteriori sconti previsti dal nostro ordinamento in base ad altri istituti deflativi. Verrebbe così tradito il rinnovato spirito del ravvedimento, che intende spingere il più possibile i contribuenti alla regolarizzazione spontanea.

 

  • ESPORTAZIONI EXTRA UE

Lavorazioni extra Ue. Serve l’autofattura

Uscite temporanee, verifica in dogana

Per i beni inviati fuori del territorio Ue in regime di temporanea esportazione per lavorazione, trasformazione, riparazione (articolo 145, Reg. Cee 2913/92) e destinati poi a rientrare in Italia, l’imposta, da applicare sul solo valore del servizio, è normalmente “autoliquidata” dal committente nazionale prima della reimportazione. In effetti, in base all’articolo 6, comma 6, Dpr 633/72, al momento del rientro del bene la lavorazione è senz’altro ultimata e quindi, in base alle regole per le prestazioni generiche (articolo 7 ter) nei rapporti con soggetti esteri, deve considerarsi verificato il momento d’effettuazione del servizio, con il conseguente obbligo di assolvere il tributo.
Per lavorazioni eseguite da terzisti extraUe, pertanto, il committente nazionale assolve l’Iva con l’aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni lavorati (nota Dogane 54819/2011) emettendo autofattura da esibire in dogana all’arrivo dei beni. La presentazione dell’autofattura evita che l’ufficio doganale riscuota di nuovo l’imposta sulla lavorazione ex articolo 69, comma 2, Dpr 633/72 (circolare 37/E/2011), limitandosi a incassare gli eventuali dazi e l’Iva calcolata sugli stessi, insieme all’imposta liquidata sulle altre spese (ad esempio il trasporto).
La stessa soluzione è stata ritenuta applicabile se il committente, anziché una temporanea esportazione, effettua un’esportazione definitiva dei beni a scopo di lavorazione senza passaggio di proprietà (nota 1248/1997 e circolare 156/E/1999). Dovendo applicarsi l’Iva sull’intero valore del bene reimportato, comprensivo della lavorazione, anche in tale fattispecie, infatti, si avrebbe una doppia tassazione della prestazione di servizi resa dal terzista estero.
Poiché l’autofattura è una fattura a tutti gli effetti, i termini di emissione sono quelli dell’articolo 21, Dpr 633/72. L’autofattura per lavorazione, con la dicitura «autofatturazione», in base al comma 6-ter può dunque essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello d’effettuazione (ultimazione) del servizio. Inoltre, dovrebbe essere applicabile la regola che consente l’emissione di un’unica autofattura riepilogativa mensile per tutte le lavorazioni rese dal medesimo prestatore nello stesso mese solare (concetto già accolto in passato dalla circolare 29/E/2011). Ciò, tuttavia, a condizione che esista idonea documentazione (il contratto, ad esempio), la cui validità va “testata” secondo le indicazioni della circolare 18/E/2014.
Se tuttavia, fruendo del maggior termine, l’operatore non ha ancora emesso autofattura all’atto della reimportazione e non può dimostrare l’avvenuto assolvimento dell’Iva, si ritiene che restino valide le indicazioni della nota 54819/2011: l’imposta sulla lavorazione sarà liquidata e assolta in dogana, restando peraltro obbligatoria l’emissione dell’autofattura relativa al servizio, senza applicazione del tributo e con l’indicazione «Iva assolta in dogana con documento doganale n. XY» ( ai fini Iva dovrebbe però essere registrato il documento doganale Dau, in linea con la circolare 33650/1972).

 

  • DETRAZIONI SPESE MEDICHE:

PATENTE: SI PUÒ DETRARRE
IL COSTO DELLA VISITA MEDICA

Se la voce di spesa si riferisce alla sola prestazione medica finalizzata al rinnovo della patente che rientra tra le spese sanitarie detraibili ai fini Irpef (circolare 108/1996 del ministero delle Finanze: «Le spese mediche danno diritto alla detrazione d’imposta a prescindere dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate»). Quale documentazione giustificativa, in alternativa alla ricevuta/fattura rilasciata dal medico, potrebbe essere sufficiente la ricevuta analitica rilasciata dall’agenzia con la voce di spesa per visita medica, corredata di certificato attestante il possesso dei requisiti richiesti dal codice della strada per ottenere la patente di guida (articoli 119, comma 2 e 122 comma 2 del Codice della strada).

 

  • REVERSE CHARGE:

Inversione contabile. Il nuovo sistema

Reverse charge, debutta la multa in misura fissa

Più articolato e più rispettoso del principio di correlazione con la gravità della violazione è il nuovo assetto delle sanzioni in materia di reverse charge (Rc), contenuto nei commi da 9 bis a 9 bis3 dell’articolo 6, Dlgs 471/97. Il sistema disegnato dal legislatore delegato considera, innanzitutto, il caso dell’omessa applicazione dell’inversione contabile in presenza di operazioni soggette a tale regime (e correttamente trattate come tali dal fornitore), estendendone la disciplina alle operazioni intracomunitarie e a quelle del settore agricolo. La sanzione va da 500 euro a 20mila, ma il cessionario/committente potrebbe essere chiamato a pagare un importo superiore, compreso fra il 5 e il 10% dell’imponibile (con un minimo di mille euro), se l’operazione non è transitata neppure in contabilità.

La sanzione fissa
La sanzione fissa, inoltre, si applica solo quando l’Iva non assolta sarebbe stata detraibile, non essendovi, in quest’ipotesi, alcun danno per l’erario. In caso contrario, resta ferma la sanzione proporzionale commisurata all’imposta che il destinatario della fattura non avrebbe potuto detrarre (da cumulare con quella per l’infedele dichiarazione ex articolo 5, comma 4, Dlgs 471/97). Se l’operazione in Rc non è stata fatturata dal cedente/prestatore nei quattro mesi dalla data d’effettuazione dell’operazione e il cessionario/committente non ha regolarizzato l’omissione nei trenta giorni successivi, emettendo autofattura e assolvendo l’imposta con l’inversione contabile, scattano le stesse sanzioni (la disposizione si applica anche se il cedente/prestatore ha emesso fattura irregolare).

Se l’Iva è assolta irregolarmente
Il comma 9 bis1 dell’articolo 6 riguarda l’operazione che ricade in Rc, ma per la quale il fornitore ha irregolarmente assolto l’Iva, applicando il regime ordinario. In tal caso, il cessionario/committente sconta la sanzione da 250 a 10mila euro (il cedente/prestatore è responsabile solidalmente), ma non deve assolvere l’imposta e può detrarre quella addebitata nella fattura ricevuta. Simmetrica è la norma del successivo comma 9 bis2. Si tratta qui di operazioni che ricadono in regime ordinario, ma per le quali è stato erroneamente applicato il reverse con assolvimento del tributo da parte del cessionario/committente, il quale mantiene il diritto di detrazione. A essere punito con la sanzione da 250 a 10mila euro, in tal caso, è il cedente/prestatore (con la solidarietà del cessionario/committente). In entrambe le fattispecie, tuttavia, se le violazioni dipendono da intenti evasivi o frodatori di cui sia provata la consapevolezza della controparte, scattano le sanzioni proporzionali all’imposta previste dal primo comma della norma. Assolutamente opportuna la previsione del comma 9 bis3. Se il cessionario/committente ha erroneamente assolto l’imposta in reverse charge per operazioni che sono invece esenti, non imponibili o non soggette a Iva (situazioni che capitano di frequente, soprattutto nell’ambito dei rapporti internazionali), in sede d’accertamento, gli uffici dovranno infatti provvedere a eliminare il credito e il debito erroneamente confluiti nelle liquidazioni eseguite, neutralizzando in tal modo gli effetti dell’errore. In questi casi, non solo non si applicano sanzioni di alcun tipo, ma il soggetto è anche ammesso al recupero dell’imposta assolta in inversione e non detratta per ragioni d’indetraibilità oggettiva o soggettiva (pro-rata, per esempio). Il recupero avviene con la variazione in diminuzione ex articolo 26, comma 3, Dpr 633/72 (termine un anno) o con istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Dlgs 546/92 (termine due anni). La stessa disposizione, con neutralizzazione del debito/credito d’imposta, si applica anche se l’operazione per cui è stato applicato il regime dell’inversione contabile è inesistente; in quest’ipotesi, tuttavia, la sanzione è dovuta e la sua misura varia dal cinque al dieci per cento dell’imponibile con il minimo di mille euro. La novità in esame, peraltro, si coordina con la modifica apportata all’articolo 21, comma 7, del Dpr n. 633/72. Nella nuova versione di tale norma, infatti, il debito per l’Iva indicata in una fattura emessa per operazioni inesistenti o con corrispettivi o imposte superiori al reale, è espressamente posto a carico del cedente o prestatore, con ciò volendosi precisare che, in linea con le nuove regole sanzionatorie per il reverse charge in caso di operazioni inesistenti, l’obbligo in questione non riguarda il cessionario o committente.