Decreto ministeriale 4 gennaio 2021 – Nuovo regime di aiuto sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative

Il presente decreto, istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle società cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.

BENEFICIARI

 Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative di produzione e lavoro e sociali di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49:

a) regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;

b) non qualificabili come “imprese in difficoltà” ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento di esenzione;

c) che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.

Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le società cooperative:

a) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

b) che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI:

Le società finanziarie possono concedere alle società cooperative finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione di iniziative sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai Regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, per incentivare la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative.

I finanziamenti devono essere finalizzati all’attuazione di

Progetti relativi:

1)  all’aumento della produttività e/o dell’occupazione della manodopera mediante l’incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei  servizi  tecnici,  commerciali e amministrativi dell’impresa, con  particolare  riguardo  ai  più recenti e moderni ritrovati  delle tecniche specializzate nei vari settori economici;  a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai  fini  di  una  maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del   commercio   moderno;  alla  sostituzione  di  altre  passività

Finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi, purché determinatesi non oltre due anni prima dalla data di presentazione della domanda;

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

Le cooperative aventi i requisiti, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

a)  alla realizzazione ed all’acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;

b)  all’ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti;

Il ricorso ai finanziamenti preclude l’accesso ad agevolazioni creditizie e  contributive di qualsiasi natura  per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all’accollo dei   finanziamenti   già   perfezionati  e  il  contributo  di  cui all’articolo 17 della presente legge.

I finanziamenti:

  1. Hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
  2. sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
  3. sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
  4. nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
  5. sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).