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Credito d’imposta 4.0 in lease back

  • L’operazione di lease back evita la rideterminazione del credito d’imposta 4.0 nel caso in cui il bene acquisito in locazione finanziaria sia riscattato entro il 31.12 del 2° anno successivo alla sua entrata in funzione («periodo di sorveglianza»).
  • Normalmente, nel caso di investimenti in leasing, il mancato esercizio del diritto di riscatto nonché la cessione del contratto di locazione finanziaria durante il periodo di sorveglianza costituiscono causa di rideterminazione dell’incentivo, in quanto tali ipotesi sono da assimilare alla cessione a titolo oneroso e alla delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà. In questi casi il credito d’imposta 4.0 deve essere corrispondentemente ridotto (c.d. recapture), come stabilito dall’art. 1, c. 1060, L. 178/202.

Invece, quando il bene in locazione finanziaria acquisito in proprietà a seguito di riscatto viene successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un’operazione di sale and lease back, il credito d’imposta non sarà oggetto di rideterminazione, anche se ciò dovesse avvenire durante il periodo di sorveglianza