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Trust, la bozza di circolare in consultazione

Un nuovo e molto atteso intervento dell’Agenzia delle Entrate con il trattamento fiscale a tutto campo che sarà contenuto nel provvedimento definitivo.

Attesa da lungo tempo, considerando lo stratificarsi di sentenze di Cassazione con i medesimi principi in materia di tassazione indiretta dell’atto di dotazione al fondo in trust, è la bozza di circolare avente ad oggetto la “disciplina fiscale dei trust ai fini dell’imposizione diretta e indiretta” che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile a metà agosto prevedendo quale termine per la presentazione delle osservazioni e proposte di modifica o integrazione il prossimo 30.09.2021.
Il ricorso, non frequente, alla “consultazione pubblica di una bozza di circolare” la dice lunga sulla complessità del tema cui il documento interpretativo mira a fornire una risposta. È evidente anche la necessità di pubblicizzare il nuovo orientamentoin materia di imposte indirette, diametralmente opposto rispetto a quello assunto fino ad oggi per effetto dei principi oramai univocamente fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Cuore della bozza di circolare è il c.d. “revirement” (cioè il cambiamento di orientamento rispetto a quanto sostenuto in precedenza) in materia di imposte indirette. Dalla posizione consolidata dell’Agenzia delle Entrate sulla “tassazione in entrata” (il momento impositivo coincide con quello della dotazione al fondo in trust, con applicazione delle imposte di donazione ai sensi, attualmente, dell’art. 2, cc. 47-50 D.L. 3.10.2006, n. 262) si passa alla “tassazione in uscita” da applicare nel momento in cui i beni compresi nel fondo in trust sono “attribuiti” o “devoluti” ai beneficiari. Citando alcune delle sentenze di Cassazione che negli ultimi 2 anni hanno in sostanza definito univocamente lo scenario in questo ambito, l’Agenzia statuisce in via definitiva che la dotazione “di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta per cui si deve fare riferimento non già alla indeterminata nozione di utilità economica della quale il costituente, destinando, dispone, ma a quello di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”.

Tutto bene? Sì, no, forse. Da un lato, è obiettivamente positivo che si arrivi a un’unificazione di posizioni tra ciò che la giurisprudenza e la dottrina prevalente asserivano e le prese di posizione dell’Agenzia, al fine di rendere certo il percorso fiscale volto all’istituzione e dotazione legittima di un trust.
È indubbio, tuttavia, che il passaggio alla “tassazione in uscita” imporrà una modifica della prassi attualmente in atto che, spesso, trovava nell’atteggiamento indotto dall’Agenzia l’opportunità per chiudere la posizione fiscale in sede di istituzione e dotazione del trust, con assoggettamento alle miti aliquote previste per l’imposta di donazione e utilizzo delle franchigie attualmente vigenti; questa possibilità termina qui e non potrà più essere perseguita nel medesimo modo.

Inoltre, l’Agenzia non affronta il tema degli atti stipulati fino a oggi e il destino delle imposte o delle agevolazioni o comunque delle posizioni fiscali che molti, adeguandosi alle indicazioni della circolare n. 48/2007, ritenevano legittimamente definite. Su questo tema, molto complesso dal punto di vista giuridico, le valutazioni sono varie e tra loro confliggenti e sarà necessario attendere prima di assumere una posizione in merito.
Un aspetto non marginale su cui l’Agenzia non pare essere intervenuta chiaramente in passato, ma che viene affrontato nella bozza, è la neutralità tributaria dell’atto con cui si effettua la sostituzione del Trustee; è specificato in via definitiva che tale evento non realizza un presupposto ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni e che le formalità e volture catastali conseguenti sono da assoggettare alla sola imposta fissa.

La circolare che l’Agenzia delle Entrate emanerà in via definitiva al termine della consultazione pubblica rappresenterà un importante documento sistematico di tipo tributario, che implicherà studio e approfondimento per tutti i professionisti che si occupano di trust e strumenti giuridici di separazione patrimoniale; non resta che attendere.