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Rivalutazione degli alberghi locati e riallineamento

Con due recenti interpelli l’Agenzia delle Entrate esamina il tema di grande attualità della rivalutazione e del riallineamento, con pronunce non sempre condivisibili.

A volte capita che le pronunce dell’Agenzia delle Entrate lascino spazi di opinabilità, il che, in una materia come quella tributaria, si potrebbe ritenere aspetto fisiologico non essendo essa una scienza esatta. Ma alcuni interpelli lasciano veramente attoniti poiché viene assunta una posizione discutibile, senza nemmeno motivarla. È ciò che è successo con l’interpello 30.06.2021, n 450 con cui una società detentrice di un immobile albergo lo concede in locazione alla propria controllata.

La prima società locatrice è un’immobiliare, mentre la società controllata locataria è una operativa che gestisce l’attività alberghiera. Il tema del quesito è se sia possibile per la società controllante e locatrice eseguire la rivalutazione dell’immobile utilizzando la normativa di cui all’art. 6-bis D.L. 23/2020, norma che, come è noto, permette di eseguire la rivalutazione senza corrispondere alcun importo di imposta sostitutiva. Sul punto va ricordato che la versione originaria dell’art. 6-bis limitava la rivalutazione gratuita alle imprese operanti nel settore alberghiero e termale. Poi già con l’interpello n. 637/2020 in via interpretativa si è ammesso che una società che loca il ramo di azienda “albergo” possa eseguire la rivalutazione gratuita se per contratto è la stessa locatrice che stanzia gli ammortamenti.

A seguito di tali problematiche è intervenuta una norma di interpretazione autentica inserita nella legge di conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) che letteralmente afferma: “l’art. 6-bis D.L. 8.04.2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5.06.2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento“.
Il dato testuale di tale norma è indubbio: la rivalutazione gratuita si applica, a prescindere dall’attività svolta dal locatore, agli immobili adibiti ad albergo che siano locati a soggetti che svolgono l’attività alberghiera. Alla luce di tale norma appare incomprensibile la conclusione cui perviene l’Agenzia delle Entrate nell’interpello sopra citato in cui nega che l’immobile albergo locato ad una società che svolge attività alberghiera possa essere oggetto di rivalutazione gratuita. Tale affermazione è priva di ogni fondamento giuridico e, il che è più grave, è calata nel testo della risposta in poche righe senza dare alcuna spiegazione o motivazione che possa avere indotto l’Agenzia a rispondere al quesito posto in aperta e palese violazione del disposto dell’art. 5-bis D.L. 41/2021.

Più complessa e articolata è un’altra questione posta con interpello 15.07.2021, n. 476 con cui si chiedeva se fosse possibile riallineare la posta avviamento che nel caso specifico era formata da alcuni singoli avviamenti derivanti da separate operazione di acquisizione. Sul punto la tesi delle Entrate è negativa: l’avviamento si può riallineare (pur non essendo un bene immateriale vero e proprio) poiché così ha disposto la modifica introdotta con la L. 178/2020, estendendo l’ambito oggettivo del riallineamento stesso. Tuttavia, se si decide di riallineare un bene esso va riallineato per l’intero importo del disallineamento non essendo possibile eseguire un riallineamento parziale (mentre è possibile eseguire un affrancamento parziale della riserva in sospensione di imposta).