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Pubblicato il decreto attuativo MiSE per il contributo a fondo perduto destinati alle imprese agricole

Quasi tutto pronto per i contributi a fondo perduto per le imprese agricole: finalmente è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico per gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio 2020.

Le spese ammissibili sono quelle per l’acquisto e l’installazione di nuovi beni strumentali.

Il contributo può arrivare fino a un massimo di 20.000 euro, per coprire il 30% delle spese ammissibili, o del 40% in caso di acquisto di beni strumentali materiali o immateriali.

La manovra 2020 ha istituito nello stato di previsione del MiSE un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro.

Per i dettagli operativi riguardo la presentazione della domanda, quindi non solo la modulistica ma anche le scadenze da rispettare, bisognerà attendere un ulteriore provvedimento.

Le imprese agricole che aspettano i contributi a fondo perduto previsti dalla Legge di Bilancio 2020 finalmente vedono comparire (dopo quasi due anni) un altro tassello del quadro normativo. Il bonus si rivolge alle micro, piccole e medie imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli che effettuano investimenti per innovare i sistemi produttivi.

I contributo a fondo perduto spettano quindi alle imprese agricole con i seguenti requisiti:

  • essere di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento ABER;
  • essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese – sezione speciale imprese agricole – della Camera di commercio territorialmente competente;
  • avere la sede legale o un’unità locale in Italia;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all’articolo 2, punto 14, del regolamento ABER;
  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegittimi o incompatibili dalla Commissione europea.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di:

  • beni materiali strumentali, ivi inclusi quelli di cui all’allegato A della legge n. 232/2016, riportati nell’allegato n. 1 del decreto 30 luglio 2021;
  • beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B della legge n. 232/2016 e riportati nell’allegato n. 2 del decreto 30 luglio 2021.

Il Ministero dello Sviluppo Economico spiega anche come devono avvenire i pagamenti delle suddette spese per poter essere ammissibili. Nel dettaglio, le spese devono:

  • essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in tempo utile ai fini del rispetto del termine di presentazione della richiesta di erogazione;
  • essere relative a beni strumentali allo svolgimento dell’attività d’impresa, nuovi di fabbrica, acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, utilizzati esclusivamente presso la sede legale o l’unità locale ubicate sul territorio nazionale come indicato nella domanda di agevolazione e caratterizzati da autonomia funzionale, fatti salvi i beni strumentali che integrano, con nuovi moduli, l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa;

essere pagate esclusivamente attraverso conti correnti intestati all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.

L’investimento relativo all’acquisizione dei beni deve:

  • essere inerente alla trasformazione o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
  • essere avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data individuata all’articolo 2, punto 15, del regolamento ABER;
  • essere ultimato entro un anno dalla data del provvedimento di concessione. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa dichiarato ammissibile;
  • essere mantenuto, per almeno 3 anni dalla data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione dell’ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l’unità locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione.

Le spese per beni usati, sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria o che siano di importo inferiore a 500 euro (al netto dell’IVA) non sono ammissibili.