Credito d’imposta gasolio agricolo anche per il 1° trimestre 2023
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Nel disegno di legge di Bilancio per il 2023 è prevista la proroga del credito d’imposta del 20% per l’acquisto di carburante agricolo sia per gli imprenditori agricoli che per la categoria dei contoterzisti agricoli.
Buone notizie per il comparto agricolo nella lotta ai rincari dei costi energetici. All’art. 11 del disegno di legge di Bilancio 2023 è previsto che “al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice Ateco 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto“.
In prima battuta, con il D.L. 21/2022 il Governo aveva concesso un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto, effettuato nel 1° trimestre 2022 e comprovato da fattura, di carburanti per la trazione di mezzi agricoli e della pesca dalle imprese che svolgono attività agricola. Tale credito, da conteggiare al netto dell’Iva, è utilizzabile in compensazione in F24 con codice tributo 6965 entro il 31.12.2022.
L’agevolazione è stata riproposta anche per il 3° trimestre 2022 dal D.L. 115/2022 (decreto Aiuti-bis), il quale ha previsto analogo credito d’imposta del 20% sugli acquisti riferiti al 3° trimestre 2022 da utilizzarsi in compensazione, con il codice tributo 6972, non più entro il 31.12.2022, ma entro il 31.03.2023, a seguito delle novità di cui al decreto Aiuti-ter.
Bisogna prestare attenzione al fatto che non è agevolato allo stesso modo il 2° trimestre 2022, in quanto il D.L. 50/2022 ha riservato il credito per tale trimestre solamente a favore delle imprese della pesca. Infine, il D.L. 144/2022 (decreto Aiuti-ter) ha prorogato il credito d’imposta, sempre al 20%, per il 4° trimestre 2022 per l’acquisto di carburanti necessari allo svolgimento dell’attività agricola, ricomprendendo espressamente per tale trimestre sia le imprese esercenti attività agromeccanica (codice Ateco 1.61) sia l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento di animali. Tale credito sarà usufruibile in compensazione tramite modello F24 con codice tributo 6987 entro il 31.03.2023.
Tale possibilità, una volta approvata la legge di Bilancio, sarà concessa quindi anche per il 1° trimestre 2023 e si presume possa consistere in una proroga del credito con le medesime caratteristiche di quella del decreto Aiuti-ter: quindi, dovrebbero essere ricompresi i costi per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati destinati all’allevamento di animali.