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Bonus sanificazione giugno, luglio e agosto 2021

Dal 4.10.2021 – L’Agenzia delle Entrate determinerà la quota del bonus sanificazione spettante ai beneficiari in base al rapporto tra risorse disponibili e l’entità delle istanze, che potranno essere inoltrate dal 4.10 al 4.11.2021.

Le comunicazioni inviate da imprese, professionisti ed enti non commerciali dovranno specificare le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, con l’indicazione del credito teorico, come disposto dal provvedimento direttoriale n. 191910/2021, che stabilisce le disposizioni attuative per la fruizione del credito d’imposta previsto dall’art. 32 del Decreto Sostegni-bis.

Il bonus è pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.