CREDITO D’IMPOSTA ZES UNICA
Tra le proposte di revisione del PNRR elaborate dal Governo e sottoposte alla Commissione europea, vi è la previsione di una Zona economica speciale (ZES) unica nel Mezzogiorno.
Come emerge nel dossier del Governo dello scorso 27 luglio, la nuova misura consiste nell’adozione di una Riforma e nella previsione di un Investimento tesi a rilanciare il Mezzogiorno attraverso l’istituzione di una ZES unica.
La Riforma, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, intende superare la perimetrazione prevista dalla normativa vigente corrispondente alle otto ZES esistenti (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) istituendo una ZES unica per il Sud. Gli interventi normativi collegati alla riforma, dovranno prevedere:
- un sistema di governance basato su una struttura unica nazionale che semplifichi e razionalizzi il coordinamento degli interventi, fermo restando il ruolo delle amministrazioni locali nella valorizzazione e promozione delle nuove opportunità di investimento;
- un Piano strategico di sviluppo della ZES;
- benefici fiscali e semplificazioni per le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviino un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES.
Una governance unica nazionale sarà in grado di fondare una visione strategica e linee di azione unitarie, per una più efficace individuazione dei principali settori di intervento da sviluppare e/o rafforzare (quali manifattura, agricoltura e agroindustria, filiere strategiche per la transizione green e digitale, turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale) e di un sistema organico di interventi in grado di massimizzare l’impatto competitivo e la capacità del Mezzogiorno di attrarre nuovi investimenti.
Alla riforma è associato un Investimento che prevede:
- crediti d’imposta concessi alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES;
- un sostegno finanziario ai progetti di investimento alle imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti di natura incrementale nell’area ZES, nella misura e alle condizioni definite nella Riforma e negli interventi normativi ad essa collegati.
I progetti di investimento dovranno riguardare filiere industriali in linea con il Piano strategico di sviluppo relativo alla ZES unica e dovranno essere effettuati nel rispetto del principio DNSH.
Lo scorso 7 settembre, il Governo ha adottato il decreto-legge recante “disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell’economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese” che recepisce le previsioni governative della revisione del PNRR, attualmente disponibile solo in bozza.
In particolare, nella bozza di decreto circolata, è stabilito che, a far data dal 1° gennaio 2024, è istituita la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno e che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Per Zona economica speciale si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d’impresa.
Si introduce un nuovo sistema di governance della ZES UNICA. Il Piano strategico della ZES ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES e le modalità di attuazione.
All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è riconosciuto un Credito d’imposta.
Il nuovo bonus subentra al Credito d’imposta per il Mezzogiorno
ed al Credito d’imposta ZES vigenti fino al 2023. Per quanto non diversamente previsto, al Credito d’imposta che verrà, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 102, 103, 104, 105 e 106, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al Credito d’imposta per il Mezzogiorno.
L’agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il Credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dall’articolo 2 punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Rispetto al vigente Credito d’imposta ZES, dal 2024 sono previste condizioni ulteriori, talune delle quali più stringenti. In particolare:
- il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Ad ogni buon conto, si osserva che il nuovo Credito d’imposta sarà attribuito nei limiti della misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, recante soglie più elevate rispetto alla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 a cui, per esplicita previsione del legislatore, occorre riferirsi per il Credito d’imposta SUD e ZES vigenti. Più in dettaglio, le aliquote previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 sono diversificate per Regione.
Per i grandi progetti di investimento, l’intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti RAG.
Pertanto, l’incentivo si attesta in un range dal 15% sino ad un massimo del 60%, laddove l’attuale Credito d’imposta SUD/ZES contempla un’intensità tra il 10% ed il 45%.
Gli oneri derivanti dal Credito d’imposta ZES UNICA sono valutati in oltre 4 miliardi e mezzo, ossia 1.512,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre il Decreto Sud (DL 124/2023
Fonte Warrant group
Oltre al credito d’imposta fino al 45%
che potrà essere riconosciuto fino al 2026 a fronte di investimenti nella Zes unica (oltre alle altre agevolazioni di carattere amministrativo e finanziario), al fine di rilanciare le aree del Mezzogiorno il testo provvisorio del provvedimento prevede anche la stipulazione di Contratti istituzionali di sviluppo (tra imprese e amministrazioni locali) esclusivamente per la realizzazione di interventi di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro. Per assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle zone interne (con l’istituzione di un’apposita cabina di regia presso la Presidenza del consiglio dei ministri) verrà promossa anche la stesura di Accordi per la coesione (tra realtà imprenditoriali e autorità locali) con cui potranno essere individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Il complesso delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per l’80% è destinato a sostenere interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Pnrr secondo princìpi di complementarità e di addizionalità. Per le finalità di cui al decreto-legge verranno impiegate le risorse derivanti dal definanziamento che confluiranno al Fondo per lo sviluppo e coesione relativamente al periodo di programmazione 2021-2027.
Zona economica speciale UNICA per il Mezzogiorno
(estratto c.d.m. del 7 settembre 2023)
Si prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della nuova Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno, “ZES unica”, comprendente i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, che sostituirà le attuali otto Zone economiche speciali istituite nei territori del Mezzogiorno.
Si introduce un nuovo sistema di governance della ZES UNICA, confermando la previsione di una Cabina di regia istituita presso la PCM alla quale sono attribuite di funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio della ZES unica; prevedendo l’istituzione di una nuova Struttura di missione presso la PCM; si ridefiniscono gli adempimenti procedurali.
Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio e alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR della “Struttura di missione per la ZES”, con una durata di 3 anni. La Struttura dovrà fornire supporto all’Autorità politica delegata in materia di ZES per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo e di predisposizione e aggiornamento del Piano strategico ZES e delle attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.
All’interno dell’area ZES, le aziende già operative e quelle che si insedieranno potranno beneficiare di diverse tipologie di vantaggi (speciali condizioni), quali la previsione di un’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e il riconoscimento, fino al 2026, di un credito d’imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive.
Quali territori comprende la Zes unica
Entrando nel dettaglio, quindi, con il decreto approvato si trasforma in una zona economica speciale unica per il Mezzogiorno le attuali otto Zes (Zes Regione Campania; Zes Regione Calabria; Zes Ionica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata; Zes Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise; Zes Sicilia occidentale; Zes Sicilia orientale; Zes Regione Abruzzo, Zes Regione Sardegna).
La nuova Zes unica, che ha ricevuto il via libera da parte della Commissione Europea lo scorso luglio, sarà istituita dal 1° gennaio 2024 e ricomprenderà i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. |
Quali sono le semplificazioni amministrative
Per quanto riguarda le semplificazioni burocratiche di cui potranno beneficiare le imprese è previsto un procedimento unico per i progetti inerenti alle attività economiche ovvero l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zes unica.
L’autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori comunque denominati, necessari alla localizzazione, all’insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all’ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.
Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della Zes unica e dei benefici connessi, verrà inoltre realizzato il portale web della Zes unica. Il portale, che sarà anche in lingua inglese, fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella Zes.
Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, è prevista inoltre, a partire dal 1° gennaio 2024, l’istituzione lo sportello unico digitale Zes per le attività produttive nella Zes unica, che consente la digitalizzazione dei processi amministrativi.
Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della Zes, presenteranno allo sportello unico, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.
Cosa finanzia il credito d’imposta Zes unica
Quanto alle agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese già operative e quelle che si insedieranno all’interno della Zes unica, il decreto prevede un credito d’imposta per gli investimenti.
Il credito d’imposta, in particolare, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale (come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, regolamento (UE) n. 651/2014), relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. |
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Per espressa previsione normativa, l’agevolazione non si applica:
– ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo;
– alle imprese in difficoltà come definite dall’art. 2 punto 18, regolamento (UE) n. 651/2014.
Il credito d’imposta è attribuito nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
I benefici
Sul piano pratico, il provvedimento ministeriale garantirà alle imprese che si insediano – o già operano – nelle otto Regioni, rilevanti semplificazioni nel procedimento di ottenimento dell’autorizzazione unica per l’avvio delle attività produttive e, soprattutto, il credito d’imposta per gli investimenti produttivi fino al 2026, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Nel frattempo, le numerose pronunce susseguitesi negli scorsi mesi da parte dell’agenzia delle Entrate hanno consentito di fare maggiore luce sulla fruibilità del beneficio in relazione all’acquisto o alla realizzazione di immobili. Infatti, sul piano generale, l’incentivo ricalca la disciplina di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che si applica, appunto, con alcune varianti significative nelle Zes.
I settori coinvolti
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, con esclusione di quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo e, più in generale, di quelle in difficoltà. Resta da vedere se, anche nel nuovo assetto di “area unica”, verrà confermata per la Zes l’esclusione anche per i settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.
Le spese agevolate
Sotto il profilo oggettivo, sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di bilancio previsto dall’articolo 2424 del Codice civile. Con la previsione di una Zes unica, tutte le imprese operative in una delle otto Regioni che la costituiscono potranno ora beneficiare del bonus anche per gli investimenti in terreni e immobili strumentali, nonché per quelli diretti all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il credito d’imposta e i vincoli
La conservazione del beneficio prevede, al momento, l’obbligo di mantenere l’attività nella Zes per almeno sette anni dal completamento dell’investimento. Come ricordato, il bonus sarà garantito nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027; attualmente, quindi, al 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese e al 25% per le grandi imprese, con una riduzione del 15% per gli investimenti eseguiti in Abruzzo.
I chiarimenti dell’Agenzia
In relazione agli investimenti immobiliari, il Fisco (risposta a interpelli nn. 302 e 310 del 2023) ha chiarito che per essere ammessi all’agevolazione gli immobili dovranno rispettare il requisito della novità (ossia non essere stati utilizzati a nessun titolo antecedentemente all’acquisto) e che è possibile maturare il bonus anche per gli immobili realizzati con proprietà superficiaria.
Inoltre, segnatamente al bonus per gli interventi di ampliamento, il Fisco ha specificato che sono agevolati solo gli interventi eseguiti all’esterno della sagoma esistente.
Precedentemente (risposte a interpello nn. 332 e 519 del 2022) il Fisco ha chiarito che l’agevolazione resta preclusa alle cessioni infragruppo di immobili e che la stipula di un contratto di sale & lease-back successivo all’acquisizione non è assimilabile a una vera e propria cessione dell’immobile e che, di conseguenza, la medesima operazione non rappresenta una causa di decadenza dall’agevolazione. Scontata, invece, la conclusione raggiunta dall’amministrazione (risposta a interpello n. 132 del 2023) qualora l’investimento agevolabile sia realizzato da soggetti operanti su un territorio parzialmente incluso in una Zes: in tal caso il bonus compete solo per le spese riferibili alla parte effettivamente localizzata nella stessa Zes.
La risposta a interpello n. 145 del 2023, infine, ripercorre il presupposto fondamentale per l’accesso al beneficio, ossia la realizzazione di un «investimento iniziale»: si definisce progetto di investimento iniziale, ai sensi del regolamento Ue 651/2014, quello in beni strumentali finalizzati:
• alla realizzazione di un nuovo stabilimento;
• all’ampliamento di uno stabilimento esistente;
• alla diversificazione della produzione di uno stabilimento;
• alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
• alla riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito.
Nello stesso documento di prassi, l’Agenzia ha ricordato che restano esclusi dall’agevolazione tutti i beni classificabili in voci di bilancio diverse da quelle iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di bilancio previsto dall’articolo 2424 del Codice civile.