Incentivi per le imprese del comparto turistico BANDO FRI -tur
Per gli incentivi che verranno concessi nella forma del finanziamento agevolato le risorse disponibili sono complessivamente pari a 600 milioni di euro, anche questi al netto delle risorse impegnate per le domande ammesse ex avviso pubblico del 28.01.2023.
Il 50% di tutte le risorse è comunque riservato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica di cui all’art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6.08.2020.
La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 1.07.2024 alle ore 12:00 del 31.07.2024. La domanda deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia, accessibile dal sito www.invitalia.it.
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà resa disponibile sempre da Invitalia, nell’apposita sezione dedicata alla misura, sul suo sito internet a partire dalle ore 12:00 del 30.05.2024.
I soggetti ammessi alla presentazione delle domande di agevolazione sono:
- le imprese alberghiere;
- le imprese che esercitano attività agrituristica;
- le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
A tali soggetti è richiesto di gestire un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi sulla base di un contratto regolarmente registrato o, in alternativa, di essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico. Le imprese devono:
- essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
- possedere il pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione anche volontaria ovvero di fallimento;
- avere la stabile organizzazione d’impresa nel territorio nazionale;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
- essere in regime di contabilità ordinaria;
- essere in possesso di una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e di una Delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per il finanziamento della domanda di incentivo presentata;
- se operanti nel settore agricolo o della pesca, impegnarsi a adottare un apposito regime di contabilità separata.
Tra i soggetti le cui domande non possono essere ammesse figurano le seguenti imprese:
- nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui al codice antimafia;
- i cui legali rappresentanti o membri della governance aziendale siano sottoposti a misura cautelare ovvero siano stati rinviati a giudizio o condannati, con sentenza anche non definitiva, per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione, salvo l’avvenuta riabilitazione;
- che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di incentivi nazionali o comunitari e che non siano in regola con la restituzione delle somme dovute;
- che siano controllate, collegate o associate ad imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di incentivo;
- che si trovino, alla data dell’ultimo bilancio approvato, in situazione di difficoltà.