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CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTALI (IMMATERIALI) 4.0: LA DISCIPLINA 2024

In attesa del decreto-legge sui crediti d’imposta per il piano transizione 5.0 (nuove misure per la trasformazione digitale e sostenibile delle imprese), la legge di Bilancio 2024 non ha modificato la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0.

La premessa relativa alla disciplina del credito di imposta così come gli investimenti agevolabili nel 2024 è già stata trattata nella precedente notizia avente ad oggetto: “Credito imposta beni strumentali (materiali) 4.0: la disciplina 2024”.

Per gli investimenti che saranno effettuati nel 2024, il credito di imposta sui beni immateriali 4.0 (inclusi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016) sarà fruibile con una riduzione di 5 punti percentuali rispetto all’aliquota agevolativa applicata nell’anno 2023. Per effetto di quanto sopra, per il periodo 2023-2025, la disciplina relativa all’acquisto di beni immateriali 4.0 può essere così riassunta:

  • per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1.01.2023 (non prenotati nel 2022) fino al 31.12.2023: il credito d’imposta spetta nella misura del 20%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (L. 178/2020, c. 1058);
  • per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1.01.2024 (non prenotati nel 2023) fino al 31.12.2024 (ovvero entro il 30.06.2025 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2024): il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (L. 178/2020, c. 1058-bis);
  • per i “nuovi” investimenti che saranno effettuati dal 1.0.12025 (non prenotati nel 2024) fino al 31.12.2025 (ovvero entro il 30.06.2026 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2025): il credito di imposta sarà riconosciuto nella misura del 10%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (L. 178/2020, c. 1058-ter).

È ancora possibile beneficiare dell’aliquota agevolativa più favorevole prevista per l’anno 2023 (ovvero 20%) in caso di avvenuta prenotazione dell’investimento entro la data del 31.12.2023. A tal fine:

  • entro la data del 31.12.2023: il relativo ordine doveva essere accettato dal venditore con il pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • il relativo investimento dovrà essere completato entro il 30.06.2024 (in caso di mancato rispetto di questa condizione, l’investimento potrà beneficiare della minor aliquota agevolativa prevista per il 2024). Viceversa, nel caso in cui l’acconto versato entro il 31.12.2023 dovesse risultare (ex post) inferiore a quello minimo rilevante per la prenotazione, il credito di imposta dovrà essere calcolato con l’aliquota meno favorevole in vigore nel 2024 (ovvero 15%).

Esempio – Nel mese di dicembre 2023, un’impresa ha prenotato un bene immateriale 4.0 di valore pari a 30.000 euro, versando un acconto di importo pari a 6.000 (pari al 20% del costo).
Supponendo che in sede di effettuazione dell’investimento entro il 30.06.2024 il costo del bene anziché di 30.000 euro sia pari a 35.000 euro, si avrà la seguente situazione:

  • sull’importo del costo originariamente previsto (pari a 30.000 euro), il credito di imposta può essere calcolato secondo l’aliquota prevista per il 2023, pari al 20%;
  • sull’eccedenza (pari a 5.000 euro) il credito di imposta deve essere calcolato secondo l’aliquota prevista per il 2024, pari al 15%

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni. Il codice tributo da utilizzare è il seguente: “6937 per il credito d’imposta in beni immateriali 4.0.
Si ricorda che:

  • in caso di mancato utilizzo della quota annuale (o di parte di essa): l’ammontare residuo può essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza limiti temporali ed utilizzato già dall’anno successivo in aggiunta alla quota fruibile a partire dal medesimo anno (circ. Ag. Entrate n. 9/E/2021);
  • la possibilità di fruire dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto a versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. In tal senso la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità al momento di fruizione del credito d’imposta, costituisce prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma. Viceversa, un eventuale DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la possibilità di fruire del credito d’imposta (in caso di utilizzo del credito d’imposta in presenza di un DURC irregolare, è prevista l’applicazione di una sanzione pari al 30% del credito utilizzato – ex art. 13, c. 4 D.Lgs. 471/1997).

A livello documentale, le fatture (sia d’acconto che di saldo) e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere, a pena di revoca dell’agevolazione, l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative applicabili. Oltre a ciò, i soggetti beneficiari sono tenuti a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della L. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Con riferimento al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, in luogo della perizia o dell’attestato di conformità, è possibile produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Se l’impresa, entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di avvenuta interconnessione (periodo di sorveglianza), dovesse cedere a titolo oneroso il bene agevolato ovvero trasferirlo a strutture produttive ubicate all’estero (anche se appartenenti alla stessa) il credito d’imposta deve essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
In questo caso, il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano queste ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.