Transizione green: contributo al via dal 10.10.2023
La domanda può essere presentata dal 10.10 al 12.12.2023. È prevista la formazione di una graduatoria sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli programmi di investimento.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di sostenere gli investimenti delle imprese nell’ambito della tutela ambientale, ha stanziato 300 milioni di euro a valere sul “Fondo per il sostegno alla transizione industriale”. Tale fondo si rivolge alle imprese che investono nella tutela ambientale e ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Con la pubblicazione del decreto direttoriale del 30.08.2023 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande. In particolare, tale decreto, oltre a fornire le necessarie specifiche per una corretta attuazione dell’intervento del Fondo, individua le modalità di selezione dei progetti da sostenere con il contributo nonché le modalità attuative dello sportello operante attraverso una procedura “a graduatoria”.
Interessati dall’intervento sono le imprese di qualsiasi dimensione del territorio nazionale e, in particolare, quelle che operano nei settori estrattivo e manifatturiero, che intendono chiedere agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto, per “programmi di investimento” che perseguono:
- l’efficientamento energetico;
- il cambiamento fondamentale del processo produttivo;
- l’installazione di impianti da autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- la riduzione dell’utilizzo delle risorse tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate.
I programmi di investimento che permettono di accedere al contributo a fondo perduto devono perseguire “almeno” una delle seguenti finalità:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 38 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dagli artt. 14 e 17 del Regolamento GBER. È prevista anche l’ammissibilità di spese accessorie, nel limite del 40%, connesse all’installazione di impianti da autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili, idrogeno e impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento GBER;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 47 del GBER o un cambiamento fondamentale del processo produttivo oggetto di intervento, nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli artt. 14 e 17 del Regolamento GBER.
I programmi d’investimento devono essere volti al perseguimento, in via esclusiva, di un miglioramento in termini di tutela ambientale dei processi aziendali. Non sono ammessi interventi che determinano un aumento della capacità produttiva, fatti salvi gli aumenti derivanti da esigenze tecniche, qualora non superiori al 2% rispetto alla situazione precedente all’intervento.
I suddetti investimenti, in particolare, devono:
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo;
- prevedere spese complessive di importo compreso tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro;
- essere realizzati entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo (con un’eventuale proroga del termine di ultimazione non superiore a 12 mesi). Entro tale termine dovrà intervenire anche l’entrata in funzione e la piena operatività degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo agevolato.
Per quanto riguarda l’individuazione delle spese ammissibili il riferimento è a quelle strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi d’investimento; trattasi delle spese riferire all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite all’art. 2423 e ss. c.c., che riguardano:
- il suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
- opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
- impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale.
La domanda di agevolazioni deve essere presentata online utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 10.10.2023 e fino alle ore 12:00 del 12.12.2023.
Invitalia, a seguito della pubblicazione della graduatoria, avvia le verifiche istruttorie di competenza sulla base dell’ordine assunto dalle domande, nei limiti delle risorse disponibili. Tali verifiche sono regolate dall’art. 10, c. 6 D.M. 21.10.2022. Qualora a seguito delle verifiche istruttorie dovessero determinarsi economie di spesa conseguenti a rideterminazioni dei contributi concedibili ovvero ad esiti negativi delle attività di verifica, Invitalia procede ad avviare ulteriori istruttorie, nel rispetto dell’ordine definito dalla graduatoria.
L’erogazione delle agevolazioni concesse è effettuata da Invitalia con le modalità previste dall’art. 11 D.M. 21.10.2022. Ai fini dell’erogazione dell’ultima quota a saldo, Invitalia verifica l’effettiva realizzazione del programma di investimento nonché il conseguimento degli obiettivi ambientali.