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Dal 1° al 31 marzo l’invio della comunicazione per l’accesso al Credito d’imposta

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato che, dal 1° al 31 marzo 2023, sarà possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali relativi all’anno 2023, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”.

È adesso previsto, infatti, che a decorrere dall’anno 2023, il credito d’imposta sia riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica (anche online), nonché nel limite massimo di 30 milioni di euro che costituisce tetto di spesa (articolo 57-bis, comma 1-quinquies, del D.L. n. 50/2017).

Rispetto all’anno 2022, nella nuova disciplina introdotta, invece:

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo d’informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Ai fini della concessione del credito d’imposta in questione, si applica il regolamento di cui al D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90.

L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis ed al rispetto del limite del tetto di spesa. A riguardo, si rammenta che, il credito d’imposta in esame, è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

Istruzioni per la compilazione – In merito alla comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, le istruzioni aggiornate per la compilazione, fornite dal Dipartimento, premettono che il modello dev’essere utilizzato per presentare:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. La comunicazione prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M 16 maggio 2018, n. 90, contenente i dati degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, dev’essere presentata per poter beneficiare del credito d’imposta;
  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”. La dichiarazione va resa per dichiarare (ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000) che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, del D.P.C.M. n. 90/2018 ed i requisiti di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017.

Per quanto concerne la presentazione della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” e della dichiarazione sostitutiva, le istruzioni prevedono che, le stesse, siano trasmesse esclusivamente in via telematica al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, utilizzando il servizio online messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

  • direttamente, dai soggetti interessati a richiedere il credito;
  • tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario e, a tal proposito, si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o tramite altra società controllata, per una percentuale superiore al 50% del capitale (articolo 3, comma 2-bis, D.P.R. n. 322/1998);
  • tramite gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti, sinteticamente indicati come intermediari).

La presentazione, come anticipato, è effettuata mediante lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a cui si può accedere mediante l’identità SPID, la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) oppure, nei casi previsti, mediante le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

La comunicazione/dichiarazione sostitutiva si considera presentata nella data riportata nell’attestazione di corretta acquisizione, rilasciata nell’ambito del servizio online citato.

Nelle istruzioni è, altresì, specificato che, nei casi in cui la presentazione sia effettuata dagli intermediari o da una società del gruppo, questi ultimi devono consegnare al contribuente, all’atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, l’impegno a presentarla in via telematica. La data del citato impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l’indicazione del suo codice fiscale, vanno riportati nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica”.

Il soggetto incaricato, inoltre, è tenuto:

  • a conservare l’originale della comunicazione/dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d’identità dello stesso;
  • a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell’attestazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.