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Prorogata al 31.10 la possibilità di presentare la comunicazione per beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021.

 

Il termine di presentazione della domanda, inizialmente prevista dal 1.09 al 30.09, è stato modificato per consentire l’aggiornamento della piattaforma telematica che gestisce le richieste. Questo è quanto si legge nel comunicato del 31.08.2021 del Dipartimento per la comunicazione e l’editoria.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% (nel 2019 era pari al 75%) del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Possono accedere all’incentivo le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC (registro operatori della comunicazione) e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta“, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Successivamente, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Utilizzo del credito – Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione (art. 17, D. Lgs. 9.07.1997, n. 241), presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire da 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 8.04.2019, n. 41/E.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis“.