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Investimenti 4.0, le risposte del Fisco

La circolare n. 9/E/2021 approfondisce varie situazioni del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, previsto dalla legge di Bilancio 2021.

L’Agenzia delle Entrate, sentito il Mise, mediante la circolare 23.07.2021, n. 9/E, ha chiarito diversi aspetti delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2021 (art. 1 cc. 1051-1063 L. 178/2020), inerenti il cd. credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui al Piano Nazionale Transizione 4.0.
Infatti, tenuto conto delle sollecitazioni degli operatori, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad emanare il citato documento di prassi, sotto forma di risposte alle tematiche di maggiore interesse, piuttosto che in relazione a taluni profili la cui interpretazione non era pacifica.

La precisazione più attesa riguarda l’ambito temporale di applicazione del credito d’imposta, in particolare per gli investimenti realizzati prima o dopo il 15.11.2020 in considerazione che le nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2021 sono retroattive per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020.
La risposta del Fisco in questo caso non lascia alcuna scelta al contribuente e viene precisato che per gli investimenti effettuati:

  • nel periodo 1.01.2020-15.11.2020 (compresa la c.d. prenotazione, ossia l’ordine accettato dal fornitore e il pagamento di un acconto non inferiore al 20%) restano disciplinati dalle disposizioni previgenti (L. 160/2019);
  • nel periodo 16.11.2020-31.12.2022 (ossia fino al 30.06.2023 con la prenotazione entro il 31.12.2022 alle stesse condizioni sopra indicate) sono regolamentati dalla L. 178/2020.

Tra le altre risposte, in sintesi, meritano inoltre di essere segnalate:

  • l’ammissibilità delle reti di imprese quali soggetti aventi diritto;
  • il leasing quale forma contrattuale di acquisizione/investimento;
  • la rilevanza dell’Iva totalmente indetraibile (capitalizzata al costo di acquisto);
  • il riporto del credito d’imposta inutilizzato nell’anno di spettanza;
  • la cumulabilità con altre misure (fiscali e non), nel limite massimo del costo sostenuto;
  • il DURC irregolare durante l’utilizzo del credito d’imposta comporta indebita compensazione con l’applicazione delle sanzioni nella misura del 30%;
  • l’interconnessione in un periodo d’imposta successivo è sempre ammessa;
  • il credito d’imposta è trasferibile ai soci (società di persone o società di capitali che hanno optato per la “trasparenza fiscale”);
  • il credito d’imposta è utilizzabile senza necessità di alcun visto di conformità per importi superiori a 5.000 euro;
  • in presenza di operazioni straordinarie, caratterizzate dalla veicolazione dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d’imposta, l’avente causa continuerà a fruire del credito d’imposta maturato in capo al dante causa;
  • la dismissione del bene oggetto di agevolazione o la cessione del contratto di leasing entro il secondo anno successivo comporta la rideterminazione del credito d’imposta (c.d. recapture);
  • il soggetto beneficiario, ai fini dei successivi controlli, deve conservare idonea documentazione per le spese ammissibili considerate rilevanti per il calcolo del credito d’imposta.

Infine, come precisato dalla risposta ad interpello da parte dell’Agenzia delle Entrate (8.06.2021, n. 394), in via generale, l’impresa beneficiaria dovrà documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.

Fonte: www.ratioquotidiano.com