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Enti associativi, forfait salvo anche senza pagamenti tracciati

Da IlSole24ore: Fuori dal regime di favore chi perde il requisito soggettivo e chi supera il tetto dei ricavi.

Le associazioni sportive dilettantistiche che effettuano movimentazioni di denaro in contanti oltre al limite di tracciabilità, non subiranno più la conseguenza della decadenza dal regime forfettario previsto dalla legge 398/1991.
È quanto prevede l’articolo 19 del Dlgs 158/2015, che modifica il comma 5 dell’articolo 25 della legge 133/1999. Per chi viola il divieto di utilizzo del contante per le operazioni sopra-soglia, resta quindi in piedi solo l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997.

Modalità dei pagamenti
Secondo quanto prevede il comma 5 dell’articolo 25 della legge 133/1999, i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, oppure secondo altre modalità che consentano la tracciabilità dell’operazione. Il limite di 1.000 euro è stato posto dall’articolo 1, comma 713, della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015). In precedenza, cioè fino a tutto il 2014, il limite era stato fissato in 516,46 euro.
L’eliminazione della conseguenza di maggior rilievo – la perdita del regime fiscale di favore – non può che essere salutata con favore dalle associazioni, che vedono nella modifica normativa una semplificazione della propria amministrazione. È vero, però, che la disposizione ha avuto sin qui una sensibile efficacia deflattiva, determinando una sostanziale riduzione delle movimentazioni in contanti e rendendo quindi di fatto più difficile mettere in atto meccanismi di sovrafatturazione.

La decorrenza
Secondo quando prevede l’articolo 32 dello stesso dlgs 158/2015, la modifica avrà effetto solo dal 1° gennaio 2017, anche se l’attuale versione della legge di stabilità ne anticipa l’entrata in vigore al 1° gennaio 2016 . Fino a quella data, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche che eludono l’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni finanziarie, incorreranno ancora nella decadenza della legge 398/1991.

I controlli
È certo che sarà tutt’altro che agevole, per chi effettua i controlli, contestare la perdita del regime forfettario, con il dubbio che l’accertamento venga poi disconosciuto in una successiva fase contenziosa, una volta decaduta la disposizione, in applicazione del principio di favor rei.In ogni caso, la nuova formulazione della norma pone anche tutte le altre associazioni destinatarie della legge 398/1991 (a prescindere se abbiano o meno esercitato l’opzione) in salvo da ogni contestazione in merito all’utilizzo del contante.
L’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 102/E del 19 novembre 2014, aveva attribuito una portata estensiva al comma 5 dell’articolo 25 della legge 133/1999, sostenendo che l’obbligo di tracciabilità si estendesse a tutti i potenziali destinatari della legge 398/1991 e non solo alle associazioni sportive dilettantistiche. Il venir meno della sanzione rende, a questo punto, quasi irrilevante la questione.

Le altre cause di decadenza
Riassumendo, quindi, la violazione dell’obbligo di tracciabilità non sarà più motivo di decadenza dal regime forfettario per le associazioni sportive dilettantistiche. Restano ferme, però, le altre cause di decadenza dal regime della legge 398/1991 e, cioè:
il superamento, nel corso del periodo d’imposta, del limite annuo consentito di ricavi (pari a 250.000 euro euro);
la perdita del requisito soggettivo di ente non lucrativo.
L’agenzia delle Entrate ha riepilogato, nella circolare 9/E del 24 aprile 2013, le fattispecie di perdita dei requisiti per l’applicazione della legge 398/1991. In tale occasione è stato ricordato che violazioni di carattere formale non determinano la decadenza dalle agevolazioni. È il caso, ad esempio, in cui il sodalizio non abbia predisposto il registro previsto dalla normativa – unico adempimento contabile richiesto ai soggetti in 398 – qualora le indicazioni previste nel prospetto possano essere altrimenti reperite.
È quindi più che probabile, in conclusione, che l’affievolimento delle sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità non costituisca un deterrente per le attività di verifica fiscale nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche. È anzi verosimile che i controlli verteranno sempre di più sulle modalità di svolgimento dell’attività dell’associazione, per verificare che sia rispettata la finalità non lucrativa del sodalizio.