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PRINCIPALI SCADENZE OTTOBRE da il sole 24 ore:

VENERDì 16:

Dividendi:
Versamento ritenute
Scade il termine per versare le ritenute operate nel corso del terzo trimestre 2015 sui dividendi e sugli utili in natura, in relazione a partecipazioni e strumenti finanziari assimilati, diversi da quelli di emittenti residenti immessi in deposito accentrato presso Monte titoli, i cui proventi sono invece soggetti a imposta sostituiva.
Riferimenti normativi
Articoli 27 e 27-ter, Dpr 600/1973

Irap:
Acconto mensile amministrazioni Stato
Gli organi e le amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici, devono versare entro oggi l’acconto mensile Irap, calcolato in base alle retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente.
Riferimenti normativi
Articolo 18, Dlgs 241/1997
Articolo 3, comma 1, lettere e-bis)
e 10-bis, Dlgs 446/1997
Articolo 30, comma 5, Dlgs 446/97
Articolo 2, comma 1, Dm 421 /1998

Enti pubblici:
Versamento ritenute
Ultimo giorno per versare le ritenute operate nel mese precedente da parte degli enti pubblici.
Riferimenti normativi
Articolo 3, secondo comma, lettera h-bis), Dpr 602/73
Legge 29 ottobre 1984, n. 720
Articolo 18, Dlgs 241/1997

Unico 2015:
Versamento rata
Scade il termine per pagare la rata dovuta dai contribuenti, titolari di partita Iva, che presentano o inviano telematicamente il modello Unico 2015 e che hanno optato per pagare a rate una o più somme dovute a saldo per il 2014 e a titolo di acconto per il 2015.
Riferimenti normativi
Articolo 17, Dpr 7 dicembre 2001, n. 435

Saldo Iva 2014:
Versamento rateale
I contribuenti, sia se tenuti alla dichiarazione Iva in via autonoma, sia se tenuti alla dichiarazione unificata, modello Unico 2015, che pagano a rate il saldo Iva 2014 devono avere versato la prima rata entro il 16 marzo 2015. Le altre rate devono essere maggiorate dello 0,33 per cento per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno del versamento che, in ogni caso, deve essere effettuato entro il 16 di ciascun mese. Resta fermo che il pagamento rateale deve essere completato entro novembre.
Riferimenti normativi
Articolo 20, Dlgs 241/1997
Articolo 6, comma 1, Dpr 542/1999
Articolo 7, commi 1 e 3, Dpr542/1999

Iva:
Contribuenti mensili
Entro il 16 di ciascun mese il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l’Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l’Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Entro lo stesso giorno deve essere versata la differenza. Se l’Iva dovuta non supera 25,82 euro, il versamento va effettuato insieme a quello del mese successivo.
Riferimenti normativi
Articoli 17 e 18, Dlgs 241/1997
Articolo 1, Dpr 23 marzo 1998, n. 100

Energia elettrica:
Versamento tardivo con mora del 2%
Scade oggi il termine per il pagamento tardivo, con indennità di mora del 2%, dell’imposta sul consumo di energia elettrica non versata entro il 16 ottobre.
Riferimenti normativi
Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/95

Accise
Pagamento imposta
Scade oggi il termine per pagare l’accisa per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente.
Riferimenti normativi
Articolo 3, comma 4,Dlgs 504/1995

Associazioni sportive dilettantistiche:
Versamento ritenute
Ultimo giorno per le società e associazioni sportive dilettantistiche che devono versare le ritenute d’imposta sui compensi erogati nel mese precedente.
Riferimenti normativi
Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 241/1997
Articolo 37, legge 342 /2000

Imposta sugli intrattenimenti:
Versamento mese precedente
con modello F24
Ultimo giorno per esercenti attività da intrattenimento che svolgono l’attività in modo continuativo per eseguire il versamento relativo al mese precedente con il modello F24.
Riferimenti normativi
Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 241/1997
Articolo 6, Dpr 544/1999
Circolare 165/E del 7 settembre 2000

Addizionali Irpef:
Rata ottobre
Entro oggi i datori di lavoro devono versare l’addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio del mese precedente per effetto delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Entro oggi deve essere anche versata la rata dell’addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio di fine anno. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’addizionale regionale all’Irpef è determinata dai sostituti d’imposta all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui si eseguono le operazioni di conguaglio. Per l’addizionale provinciale e comunale, se dovute, valgono le stesse regole previste per l’addizionale regionale.
Riferimenti normativi
Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 241/1997
Articolo 50, Dlgs 446/1997
Articolo 1, Dlgs 360/1998
Circolare 247/E del 29 dicembre 1999, paragrafo 1.10.

Acconto addizionale comunale all’Irpef:
Trattenuta mese di ottobre
Scade oggi il termine per eseguire la trattenuta della rata del mese di ottobre dovuta dai titolari di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati. La trattenuta è operata dal sostituto d’imposta, in un massimo di nove rate mensili a partire dal mese di marzo. L’importo ottenuto applicando l’aliquota così individuata al reddito dell’anno precedente si assume nella misura del 30 per cento.
Riferimenti normativi
Articoli 17, 18 e 19, Dlgso 241/1997
Articolo 1, comma 4, Dlgs 360/1998

Condomini:
Versamento ritenuta del 4%
Scade oggi il termine per i condomini che devono versare la ritenuta d’acconto del 4% operata per i corrispettivi pagati nel mese di settembre alle imprese in relazione a contratti di appalto.
Riferimenti normativi
Articolo 25-ter, Dpr 600/1973
Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 241/1997
Risoluzione 19/E del 5 febbraio 2007

Poste o Banche:
Ritenuta dell’8% sui bonifici
del 36, 50, 55 o 65%
Entro oggi le banche e le Poste Italiane devono effettuare il versamento con il modello F24 delle ritenute dell’8% operate nel mese precedente sui bonifici del 36, 50, 55 o 65%. Le banche e le Poste Italiane Spa operano la ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare del 36% o 50% in relazione alle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, o del 55% o 65% in relazione alle spese per interventi di risparmio energetico, o per altri lavori, cosiddetti “ecobonus”.
Riferimenti normativi
Articolo 16 – bis, Dpr 917/1986
Articolo 25, Dl 78/2010
Articolo 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449
Articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Risoluzione 65/E del 30 giugno 2010
Circolare 40/E del 28 luglio 2010
Articolo 23, comma 8, Dl 98/2011

Ritenute operate A settembre:
Entro oggi devono essere versate le ritenute operate nel mese precedente su: redditi di lavoro dipendente e assimilati; compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio; redditi di capitale e assimilati; compensi per la perdita dell’avviamento commerciale; premi e contributi corrisposti dall’Unire e dalla Fise; premi per l’allevamento equino; riscatto assicurazione vita; premi e altre vincite; contributi degli enti pubblici ad imprese; redditi derivanti dall’utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno.
Riferimenti normativi
Articoli 23 e seguenti Dpr 600/1973
Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 241/1997

Sostituti d’imposta:
Conguagli fiscali modello 730/2015
Scade oggi il termine per i conguagli fiscali relativi al 730/2015 che devono effettuare i sostituti d’imposta sulle somme erogate ai “percipienti-sostituiti” nel mese di settembre. Le regole del conguaglio fiscale sono uguali per tutti i contribuenti assistiti, dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi. Per i contribuenti che hanno optato per il pagamento rateale, i sostituti d’imposta, a partire dal mese di luglio, o a partire da agosto e settembre per i pensionati, devono determinare le singole rate, maggiorate degli interessi dello 0,33% mensile. Se gli emolumenti del mese in cui si esegue il conguaglio dovessero essere incapienti rispetto al debito del “sostituito”, il sostituto trattiene, oltre all’interesse dello 0,33% per l’eventuale rateazione, la differenza dalle somme che deve erogare nei mesi successivi, applicando l’interesse dello 0,40% mensile.
Riferimenti normativi
Articolo 34, comma 4,Dlgs 241/1997
Articoli da 13 a 20, Dm 164/1999

 

Martedì 20:

Commercio elettronico:
Dichiarazione terzo trimestre 2015
e versamento
Oggi è l’ultimo giorno per presentare la dichiarazione del terzo trimestre 2015 e versare l’Iva dovuta per le operazioni di commercio elettronico effettuate da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità, non identificati in ambito comunitario, a favore di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
Riferimenti normativi
Articolo 74-quinquies, decreto Iva, Dpr 633/72
Provvedimento Entrate 8 ottobre 2003
Dm 19 novembre 2003

Mercoledì 21:

Accise
Versamento con mora del 2 per cento
Scade il termine per pagare tardivamente, con mora del 2%, le accise non versate entro il 16 ottobre.
Riferimenti normativi
Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/95

Energia elettrica:
Versamento tardivo con mora del 2%
Scade oggi il termine per il pagamento tardivo, con indennità di mora del 2%, dell’imposta sul consumo di energia elettrica non versata entro il 16 ottobre.
Riferimenti normativi
Articolo 3, comma 4, Dlgs 504/95

Domenica 25
(slitta a lunedì 26):

Operazioni intracomunitarie:
Elenchi Intrastat di settembre
Entro oggi devono essere presentati agli uffici doganali o all’agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili e cioè da coloro che hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, operazioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 50 mila euro per ciascuna categoria di operazioni.
Riferimenti normativi
Articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), decreto Iva, Dpr 633/1972
Articolo 17, secondo comma, decreto Iva, Dpr 633/1972
Dlgso 11 febbraio 2010, n. 18
Circolare 5/E del 17 febbraio 2010
Circolare 14/E del 18 marzo 2010

Operazioni intracomunitarie:
Elenchi Intrastat terzo trimestre
Entro oggi vanno presentati agli uffici doganali o alle Entrate esclusivamente per via telematica gli elenchi Intrastat sulle operazioni intracomunitarie fatte nel trimestre luglio-settembre 2015 da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili: da coloro chi ha realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, operazioni intracomunitarie per un ammontare non superiore a 50 mila euro per ciascuna categoria di operazioni.
Riferimenti normativi
Articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), decreto Iva, Dpr 633/1972
Articolo 17, secondo comma, decreto Iva, Dpr 633/1972
Dlg 11 febbraio 2010, n. 18.
Circolare 14/E del 18 marzo 2010.

 

Modello 730 integrativo:

Presentazione al Caf
Ultimo giorno per i contribuenti che devono integrare il modello 730/2015 per correggere eventuali errori o omissioni. Perciò, il contribuente che nel modello 730/2015 presentato riscontra errori od omissioni, la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa 730/2015 entro il 25 ottobre 2015, che slitta a lunedì 26. A questo fine va usato un modello 730 nel quale deve essere barrata l’apposita casella “730 integrativo” che deve essere presentato a un CAF – dipendenti, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. In questo caso, il Caf o l’intermediario abilitato devono presentare i modelli 730 integrativi in via telematica entro il 10 novembre.
Riferimenti normativi
Articoli da 13 a 20, Dm 164/1999
Decreto 7 maggio 2007, n. 63

 

Venerdì 30:

Locazioni
Imposta di registro
Scade oggi il termine per la registrazione e il pagamento dell’imposta in banca, al concessionario o alla posta, per i contratti di locazione soggetti all’imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo ottobre 2015. Scade oggi anche il termine per pagare l’imposta sui rinnovi scaduti a fine settembre. L’adempimento non riguarda i contratti di locazione di abitazione e pertinenze per i quali il locatore ha esercitato l’opzione per la cedolare secca o tassa piatta.
Riferimenti normativi
Articolo 17, Dpr 26 aprile 1986, n. 131
Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
Risoluzione 25 maggio 2011, n. 59/E
Circolare 1° giugno 2011, n. 26/E

Bollo:
Assegni circolari
Entro oggi gli istituti di credito devono presentare all’ufficio delle Entrate la dichiarazione relativa al terzo trimestre 2015 per la liquidazione dell’imposta di bollo sugli assegni circolari. Il pagamento del tributo va effettuato entro i 10 giorni successivi alla presentazione della denuncia.
Riferimenti normativi
Articolo 10, tariffa allegato A, parte prima, Dpr 642/1972.

Ravvedimento sprint:
Tributi scaduti il 16 ottobre 2015
I contribuenti che hanno “saltato” l’appuntamento con i versamenti, in scadenza il 16 ottobre 2015, possono avvalersi del ravvedimento “sprint”. Con il ravvedimento “sprint”, la sanzione varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione, più gli interessi dello 0,5% annuo per i giorni dal 17 ottobre 2015 fino al giorno di pagamento compreso. Anche gli interessi da ravvedimento devono essere versati a parte con uno specifico codice tributo. Solo in caso di ravvedimento per ritenute, i versamenti si eseguono ancora con il codice del tributo, cumulando l’importo delle ritenute con gli interessi.
Riferimenti normativi
Articolo 23, comma 31, Dl 98/2011
Articolo 13, decreto legislativo 471/1997
Articolo 13, decreto legislativo 472/1997
Risoluzione 109/E del 22 maggio 2007
Circolare 41/E del 5 agosto 2011

Unico 2015, Iva 2015, Irap 2015 presentati in via telematica:
Rilascio copia al contribuente
Per gli intermediari abilitati che hanno presentato in via telematica, entro il 30 settembre 2015, le dichiarazioni Unico 2015, Iva 2015 o Irap 2015, oggi è l’ultimo giorno per rilasciare ai loro clienti l’originale della dichiarazione inviata “online”. E’ infatti stabilito che l’intermediario deve rilasciare al contribuente, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, anche l’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione dell’agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta ricezione della dichiarazione (istruzioni Unico 2015 persone fisiche, fascicolo 1, paragrafo 5).
Riferimenti normativi
Dpr 22 luglio 1998, n. 322

 

Ravvedimento “breve”:
Tributi omessi scaduti il 30 settembre 2015
Scade oggi il termine per i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento “breve”, cioè entro i trenta giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti di tributi in scadenza al 30 settembre. Questo ravvedimento “breve” può riguardare i contribuenti non titolari di partita Iva che nel modello Unico 2015 hanno optato per pagare a rate una o più delle somme dovute a saldo per il 2014 e a titolo di acconto per il 2015, ma non hanno pagato la rata di Unico in scadenza il 30 settembre. Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del 3%, più gli interessi dello 0,5% annuo per i giorni dal 1° ottobre 2015 fino al giorno di pagamento compreso.
Riferimenti normativi
Articoli 17, 18 e 19, Dlgs 241/1997
Articolo 13, Dlgs 472/1997

 

Ravvedimento sprint:
Tributi scaduti il 30 settembre 2015, pagati entro il 14 ottobre
I contribuenti che hanno “saltato” l’appuntamento con i versamenti, in scadenza il 30 settembre 2015, ma che hanno pagato solo le imposte, nel periodo dal 1° ottobre fino al 14 ottobre 2015, possono avvalersi del ravvedimento “sprint”. La misura della sanzione varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura dello 0,5% annuo.
Riferimenti normativi
Articolo 23, comma 31, Dl 98/2011
Articolo 13, decreto legislativo 471/1997
Articolo 13, decreto legislativo 472/1997
Circolare 41/E del 5 agosto 2011.

 

Beni in godimento ai soci o familiari:
Comunicazione
Scade oggi il termine per la trasmissione all’anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari. Sono chiamati all’adempimento coloro che esercitano attività d’impresa, sia individualmente sia in forma collettiva, quindi: imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, associazioni (limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale). In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento. Sono invece dispensate le società semplici. L’obbligo riguarda anche i beni concessi in godimento in periodi precedenti, se l’utilizzo permane nell’anno cui si riferisce la comunicazione. La comunicazione deve essere trasmessa attraverso i canali telematici dell’agenzia, Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari autorizzati. La comunicazione deve essere effettuata entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.
Riferimenti normativi
Articolo 38, quarto comma, Dpr 600/1973.
Articolo 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiedecies e 36-septiesdecies), Dl138/2011
Provvedimento Entrate 2012/37049 del 13 marzo 2012.
Circolare 24/E del 15 giugno 2012.
Circolare 25/E del 19 giugno 2012.
Provvedimento 54581/2014 del 16 aprile 2014.

 

Finanziamenti di soci all’impresa:
Comunicazione
Scade il termine per la trasmissione all’anagrafe Tributaria dei finanziamenti dei soci all’impresa. Sono interessati dall’adempimento coloro che esercitano l’attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva. La comunicazione è obbligatoria soltanto per i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate, di ammontare complessivo, per ogni tipo di apporto, pari o superiore a 3.600 euro. L’adempimento non è chiesto per gli apporti già conosciuti dall’amministrazione finanziaria, come nel caso dei finanziamenti fatti tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Modalità di presentazione in via telematica, attraverso i canali Entratel e Fisconline. La comunicazione va fatta entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti.
Riferimenti normativi
Articolo 38, quarto e quinto comma, Dpr 600/1973.
Anagrafe tributaria, Dpr 605/1973.
Articolo 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiedecies e 36-septiesdecies, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.
Provvedimento 2013/94904 del 2 agosto 2013.
Provvedimento 54581/2014 del 16 aprile 2014.